Art. 34.
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
e organismi pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
della legge 6 luglio 2002. n. 137, nonche' delle disposizioni
relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici
settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei
posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre
2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002,
tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo,
della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge
6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31
dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in
attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la
predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle
relative alte categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le
assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e
non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la
procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle
procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi
alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali,
alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito
entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di
assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche
l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di
individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare
entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di
cui al comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali
delle predette unita' e contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni
economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti
dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonche'
nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente
comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di
organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede,
nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei
della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24
del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il
rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria
del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di
4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e
di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del
personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno
2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure
di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17
milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di
carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560
unita'. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2,
della legge 1 agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo
di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110
unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il
contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto
nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in
conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di
polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative federazioni nonche' al compatto scuola, per il quale trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le
autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo; regioni e autonomie locali da concludere in sede
di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per
gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni,
fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al
50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti,
della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per
gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni
caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la
cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti
sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli
enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita'
interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la
disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso
sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale.
Con i decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le
regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, sono individuati per le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere
specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
12. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003
sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono
prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e' prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad
eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni
che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, per l'istituto superiore di sanita', per
l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, nonche' per le scuole superiori ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con
le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti
con le imprese.
14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno
2003 in favore dell'istituto superiore di sanita' per proseguire
l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2
della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di
1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno
2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia
(INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la
pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie
municipali nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci
comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno
2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre
2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le
attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
20. I comandi in atto del personale della societa' per azioni
Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in
deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare
e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del
personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo
esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le
procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti
di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per
le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite
le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla
destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi
pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti
indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che
privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in
societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la
fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita'
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti,
gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale".
24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il corso
di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito,
previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1
comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".
Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il persona1e, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', le Regioni a statuto speciale e per le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociali della Repubblica.".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001, vedasi in nota
all'articolo precedente.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
Supplemento ordinario.).
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 reca "Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158).
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
costituzione" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248).
- Il Capo III del titolo III della gia' citata legge n.
448/2001 comprende gli articoli dal n. 28 al n. 36, qui di
seguito riportati:
"Capo III - Patto di stabilita' interno per gli enti
pubblici
Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici).
Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni).
Art. 30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali).
Art. 31 (Misure in materia di servizi della pubblica
amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle
regioni del sud).
Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese).
Art. 33 (Servizi dei beni culturali).
Art. 34 (Personale a tempo determinato del Ministero
per i beni e le attivita' culturali).
Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali).
Art. 36 (Organici del personale). - Il testo del
comma 7, dell'art. 3 della gia' citata legge n. 145/2002 e'
il seguente:
"7. Fermo restando il numero complessivo degli
incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente
articolo trovano immediata applicazione relativamente agli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a
quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati
dallo Stato ove e' prevista tale figura. I predetti
incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitando i
titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le
attivita' di ordinaria amministrazione. Fermo restando il
numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale,
puo' procedere, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'attribuzione di
incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi
e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale
termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun
provvedimento sia stato adottato. In sede di prima
applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito
l'incarico in precedenza svolto e' conferito un incarico di
livello retributivo equivalente e precedente. Ove cio' non
sia possibile, per carenza di disponibilita' di idonei
posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
professionali, al dirigente e' attribuito un incarico di
studio, con il mantenimento del precedente trattamento
economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa
maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo
conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico .".
- Il testo del comma 68 dell'art. 52 (Interventi vari),
della gia' citata legge n. 448/2001 e' il seguente:
"68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore
onere derivante dalla previsione di trattamento economico
commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici di cui all'art. 19, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
la stessa amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2001, n. 133, Supplemento ordinario).
- La legge 14 novembre 2000, n. 331 reca "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269).
- Il testo dell'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo persona le e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con l'organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.".
- Il testo dell'art. 21 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). -
1. In relazione alla necessita' di procedere alla
progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in
deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
attivato un primo programma di arruolamento di contingenti
annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di
40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita'
di assicurare nei successivi esercizi finanziari la
completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al
comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non
superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in
servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
svolto almeno due anni di servizio senza demerito in
qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma
prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la
riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
I posti destinati ai volontari delle Forze armate per
effetto della predetta riserva, e non coperti, sono
riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel
successivo concorso".
- Il testo del comma 2 dell'art. 33 della gia' citata
legge n. 166/ 2002 e' il seguente:
"2. Al fine di avviare la necessaria progressiva
sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva
nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di
truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio
permanente di 495 volontari e l'arruolamento di
145 volontari, in ferma volontaria prefissata breve e in
rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate
dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente
progressione: 140 volontari in servizio permanente e
35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002;
170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in
ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio
permanente e 51 volontari in ferma volontaria,
nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325
militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto
si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unita', nell'anno 2003 a
2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato di avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate) e' il
seguente:
"Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1 caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1 aviere scelto;
1 aviere capo;
1 aviere capo scelto.
2. La dotazione organica dei ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3, della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il
limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio
militare volontario, di leva e di leva prolungata;
c) stato civile di celibe o nubile vedovo o vedova;
d) idoneita' fisico attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) statura non inferiore a metri 1.65 per gli
aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti
di sesso femminile;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato per delitto non
colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria;
l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai
Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
2. Possono inoltre essere ammessi al concorso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1:
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.".
- Il testo dell'art. 22 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici, le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite
sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole
minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i componenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap
correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di
istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione
delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse di personale docente, anche
oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti
economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare
il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'art. 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti
delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono
l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie
alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate sono state preventivamente abbinate. La
designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle
materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, di cui all'art. 29, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di
formazione ha una durata nove mesi e si articola in 160 ore
di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione
finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo
corso concorso, di cui all'art. 29, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e'
finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti
disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4
mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si
svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi
l'espletamento del servizio che tiene luogo del tirocinio
di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso
concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali.
L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle
apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso concorso, per il conferimento di
incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei
posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano
della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti
all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che
abbia superato il previsto ciclo di studi presso le
rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con
apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le universita'.
14. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
dall'anno 2002 ;
c) (aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 40,
dell'art. 145, legge 23 dicembre 2000, n. 388)".
- Il testo del comma 3, dell'art. 119, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali), e' il seguente:
"3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi,
dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione
di dissesto, sono i seguenti:
Fascia demografica rapporto medio dipendenti/popolazione
- - -
fino a 999 abitanti 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80
oltre 249.999 abitanti 1/60
PROVINCE
Fascia demografica rapporto medio dipendenti/popolazione
- - -
fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
- Il testo dell'articolo 19 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 19 (Assunzione di personale).- 1. Per l'anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali
che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
i singoli enti locali in caso di assunzione del personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
disposizioni legislalive e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo'
ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si
applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
di personale relative a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all'unita',
nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle
relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, 4a serie
speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale
della carriera diplomatica. Il divieto non si applica
altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della
giusti zia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l'anno 2002 un programma
straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di
personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita'
dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia,
nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il
programma di assunzioni va presentato per l'approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle
graduatorie per l'assunzione di personale presso le
amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al
presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18 comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel documento di programmazione economico-finanziaria.
2. in relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi
con unico decreto sono sostituite dalle seguenti: "da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge .
3. (Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art.
39, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
4. Per il triennio 2002 - 2004, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti
di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni
dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si
tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia'
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni
procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartiniento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
quadrimestre;
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella "A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria
delle Forze armate non si applicano le disposizioni del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre
2002. I comandi in atto del personale dell'istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati
al 31 dicenibre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci
anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e
secondo la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella
medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio,
rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o
ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
possono sostituire a tempo determinato medici di medicina
generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica ma
occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici
gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e
festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi li formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine
corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo'
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo
lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica
in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le
disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative
di alta formazione del proprio personale, anche ai fini
dell'accesso della dirigenza, favorendo la partecipazione
dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali,
organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di
formazione a distanza per finalita' connesse alle
attribuzioni istituzionali della amministrazioni
interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse
finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione
del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative
Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
sindacali possono anche erogare borse di studio del valore
massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di
laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento
dell'attivita' di ricerca della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa
relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale
28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con
conseguente indisponibilita' di posti di professore, la
medesima Scuola puo' assegnare incarichi di ricercatore,
previo superamento di apposite procedure selettive svolte
secondo la vigente normativa in materia universitaria".
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 reca "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
1998, n. 155.
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
"Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti.
1 - bis. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'".
- Il testo dell'articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' il
seguente:
"Art. 108 (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite. dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario".
- Il testo del comma 27 dell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' il seguente:
"27. Sono fatti salvi i contratti previsti
dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi,
altresi', i contratti a tempo determinato presso
istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su
fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
internazionali, nonche' quelli derivanti dall'articolo 2
della legge 7 agosto 1973, n. 519".
- Il testo del comma 7 dell'articolo 92 della gia'
citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
"7. Per consentire all'istituto superiore di sanita' di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
il coordinamento delle attivita' di ricerca per la tutela
della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15
miliardi per gli anni 2001 e 2002".
- Il testo dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,
n. 233 (Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle
Ville venete) e' il seguente:
"Art. 2 (Finalita' del contributo - Programma di
interventi). - 1. L'istituto regionale per le Ville venete
finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il
consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e
la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli annessi
giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di
particolare degrado, secondo un programma annuale
presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni
culturali e ambientali tramite le competenti
soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati
nell'articolo 3.
2. Il programma di interventi e' presentato alle
soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente
quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono
al Ministro per i beni culturali e ambientali, per
l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre.
La mancata o tardiva presentazione del programma di
interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del
contributo.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'istituto
trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali
una relazione sull'attuazione del programma di interventi
previsto per l'anno in corso".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della gia' citata
legge n. 448/2001:
"Art. 34 (Personale a tempo determinato del Ministero
per i beni e le attivita' culturali). - 1. Il Ministero per
i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia'
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma
7, del decreto - legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 ,
dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive
scadenze previste dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.
- Il testo del comma 24 dell'art. 9 della gia' citata
legge n. 448/2001 e' il seguente:
"24. Per il completamento del programma relativo alla
costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui
all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per l'anno 2002 e' consentita la prosecuzione degli
interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi
oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma".
- Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge n.
448/200l, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
"Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con
enti od organismi che svolgono attivita' analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma
1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli
altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse
nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la
cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per
la salute pubblica;
c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di
rilevanza costituzionale.
2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze puo' avvalersi
della struttura interdisciplinare prevista dall'art. 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, al comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni. Quest'ultimo e' espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola
volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la
proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono
prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti
possono comunque essere emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata
alla verifica che i servizi siano piu' proficuamente
erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
comma 1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti
sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
agli atti connessi alle operazioni di trasformazione
effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico
primario per uso plurimo e per la gestione delle relative
infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli
enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa
idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari
tecnici".
- Il testo dell'art. 28 del gia' citato decreto
legislativo n. 165/2001, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente) (Art. 28
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5 - bis del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
dall'art. 10 dal decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso -
concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e'
ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di
diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso -
concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui ai comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.".