Art. 34.
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
                        e organismi pubblici)

   1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e
70,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  ad  esclusione dei comuni con popolazione
inferiore  a  3.000  abitanti, provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  sulla  base dei principi di cui all'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del  processo  di  riforma  delle amministrazioni in atto ai sensi
   della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,
   della  legge  6  luglio  2002.  n. 137, nonche' delle disposizioni
   relative   al  riordino  e  alla  razionalizzazione  di  specifici
   settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
   locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
   e  successive  modificazioni,  e  dalla  legge  costituzionale  18
   ottobre 2001, n. 3;
c) di  quanto  previsto  dal  capo  III del titolo III della legge 28
   dicembre 2001, n. 448.
   2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
assicurato  il  principio  dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche  rideterminate  non possono comunque superare il numero dei
posti  di  organico  complessivi  vigenti  alla data del 29 settembre
2002.
   3.  Sino  al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di  cui  al  comma  1,  le  dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate  in  misura  pari  ai  posti coperti al 31 dicembre 2002,
tenuto  anche  conto dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione   del   personale.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo,
della  legge  15  luglio  2002,  n. 145, nonche' dai provvedimenti di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge
6  luglio  2002,  n.  137,  gia' formalmente avviati alla data del 31
dicembre  2002,  e  dai  provvedimenti di indisponibilita' emanati in
attuazione  dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la
predetta data del 31 dicembre 2002.
   4.  Per  l'anno  2003  alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di
personale  relative  a  figure  professionali  non  fungibili  la cui
consistenza  organica  non  sia  superiore all'unita', nonche' quelle
relative  alte  categorie  protette.  Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le
assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e
non  ancora  effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge  nonche'  quelle  connesse  con  la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
   5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
e  indilazionabili  esigenze  di  servizio e previo esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale
fine  e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  con  uno
stanziamento  pari  a  80  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e a 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
   6.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  5 sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle
procedure  di  autorizzazione  delle  assunzioni, e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi
alla  sicurezza  pubblica,  al rispetto degli impegni internazionali,
alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e  vigilanza  antincendi,  alla ricerca scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli   in   corso   di   svolgimento  alla  medesima  data  che  si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito
entro  e  non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi
di  polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di
assunzioni  sono  corredate  da  specifici  programmi  recanti  anche
l'indicazione  delle  esigenze  piu'  immediate  e urgenti al fine di
individuare,  ove  necessario,  un  primo  contingente da autorizzare
entro  il  31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di
cui al comma 5.
   7.  Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza
ed   efficacia   nello  svolgimento  dei  compiti  e  delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e'  incrementata  di 230 unita'. Con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  si  provvede  alla  distribuzione per profili professionali
delle  predette  unita' e contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco per
qualifiche   dirigenziali,   per   profili  professionali,  posizioni
economiche  e  sedi  di  servizio,  nel  limite  del numero dei posti
dell'organico  vigente  come  incrementato dal presente comma nonche'
nel  limite  dei  relativi  oneri  complessivi  previsti dal presente
comma.  Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di
organico  disponibili  nel  profilo  di vigile del fuoco si provvede,
nella  misura  del  75  per cento, mediante l'assunzione degli idonei
della  graduatoria  del  concorso  pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco,  indetto  con  decreto  del Ministero dell'interno del 6 marzo
1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24
del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il
rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta  graduatoria,  si  provvede con gli idonei della graduatoria
del  concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministero  dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Gli  oneri  derivanti dall'incremento della dotazione organica
sono  determinati  nel  limite  della  misura  massima complessiva di
4.571.000  euro  per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e
di  7.421.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2005. Le assunzioni del
personale  operativo  portato in aumento vengono effettuate nell'anno
2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure
di programmazione e di approvazione.
   8.  In  relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge
28  dicembre  2001,  n.  448, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa di 17
milioni  di  euro  per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non  superiore  a 560
unita'.  In  relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2,
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa
di  3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo
di  volontari  in  servizio  permanente  comunque non superiore a 110
unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo
2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il
contingente  di  militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto
nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
   9.  All'articolo  6,  comma  2,  del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  199,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole: "in
conseguenza  delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate"
sono  aggiunte  le  seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o di soccorso
pubblico".
   10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze  armate,  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di
polizia  e  al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le
disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative federazioni nonche' al compatto scuola, per il quale trovano
applicazione  le  disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le
autonomie  locali,  nonche'  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
   11.  Ai  fini  del  concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo; regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita'  interno  per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per
gli  enti  del  Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le
assunzioni  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni,
fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere  contenute,  fatta  eccezione per il personale infermieristico
del  Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al
50  per  cento  delle  cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno  2002  tenuto  conto,  in relazione alla tipologia di enti,
della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da   assumere,   della  essenzialita'  dei  servizi  da  garantire  e
dell'incidenza  delle spese del personale sulle entrate correnti. Per
gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente  assunzioni,  entro  i  predetti  limiti, di personale
appartenente  al  ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni
caso,  una  percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con
popolazione  superiore  a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto   dipendenti-popolazione   superiore   a   quello   previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77,  e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la
cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti
sia  superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli
enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  patto  di stabilita'
interno  per  l'anno  2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente  comma  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
4.  Nei  confronti  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a  5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del
patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno 2002 rimane confermata la
disciplina   delle   assunzioni   a   tempo   indeterminato  prevista
dall'articolo  19  della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso
sono  consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse  al  passaggio  di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti  locali  il  cui  onere  sia  coperto dai trasferimenti erariali
compensativi  della  mancata  assegnazione delle unita' di personale.
Con  i  decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le
regioni,  per  le  autonomie  locali  e  per  gli  enti  del Servizio
sanitario  nazionale,  l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
ai  commi  1,  2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  sono  individuati  per  le  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  l'Unioncamere
specifici  indicatori  volti  a  definire le condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
   12.  I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l'anno 2003
sono  soggette  a  limitazioni  delle  assunzioni  di  personale sono
prorogati  di  un  anno.  La  durata delle idoneita' conseguite nelle
procedure  di  valutazione  comparativa  per la copertura di posti di
professore  ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210,  e'  prorogata  per  l'anno  2003.  All'articolo  16 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
   "1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
   13.  Per  l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere   all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato,  ad
eccezione  di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero  alla  stipula  di  contratti  di  collaborazione coordinata e
continuativa  nel  limite  del  90  per cento della spesa media annua
sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel  triennio  1999-2001. Tale
limitazione  non  trova  applicazione  nei  confronti delle regioni e
delle  autonomie  locali,  fatta eccezione per le province e i comuni
che  per  l'anno  2002  non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita'    interno,    nonche'   nei   confronti   del   personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola  trovano  applicazione  le specifiche disposizioni di settore.
Per  gli  enti  di  ricerca, per l'istituto superiore di sanita', per
l'Agenzia  spaziale  italiana  e  per l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia   e   l'ambiente,   nonche'  per  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato  i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con
le  istituzioni  comunitarie  e internazionali di cui all'articolo 5,
comma  27,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti
con le imprese.
   14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno
2003  in  favore  dell'istituto  superiore  di sanita' per proseguire
l'assolvimento  dei  compiti  di  cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   15.  Per  la  prosecuzione  degli interventi di cui all'articolo 2
della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di
1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
   16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno
2003  in  favore  dell'Istituto nazionale per la fisica della materia
(INFM).
   17.  Sono  escluse  dalle limitazioni previste dal comma 13 per la
pubblica  amministrazione,  le  assunzioni di personale delle polizie
municipali  nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  dei bilanci
comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
   18.  Le  procedure  di  conversione  in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato  dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno
2002  o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre
2003.  I  rapporti  in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
   19.  I  Ministeri  della  salute, della giustizia, per i beni e le
attivita'  culturali  e  l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi,  sino  al  31 dicembre 2003, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell'articolo  19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
   20.  I  comandi  in  atto  del personale della societa' per azioni
Poste  italiane  e  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui  all'articolo  19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
   21.  In  relazione  a  quanto  previsto dal presente articolo, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono stabilite, anche in
deroga  alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare
e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del
personale delle pubbliche amministrazioni.
   22.   Per   ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  a  seguito  del
completamento  degli  adempimenti  previsti  dai commi 1 e 2 e previo
esperimento  delle  procedure  di mobilita', le amministrazioni dello
Stato  anche  ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non  economici  con  organico  superiore  a  200 unita' sono tenuti a
realizzare  una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto  a  quello  in  servizio  al  31  dicembre  2003  secondo le
procedure  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano  le  proprie  politiche  di  reclutamento  di  personale  al
principio  di  contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  A tale fine, secondo
modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti
di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per
le  Forze  armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
i  piani  previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
   23.  All'articolo  28  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle
amministrazioni   pubbliche,   di   incrementare  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite
le  organizzazioni  sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi sulla
destinazione  del  personale,  individua  gli  enti  e  gli organismi
pubblici,   incluse   le  agenzie,  vigilati  dallo  Stato,  ritenuti
indispensabili  in  quanto  le  rispettive  funzioni non possono piu'
proficuamente  essere  svolte  da  altri  soggetti  sia  pubblici che
privati,  disponendone  se  necessario  anche  la  trasformazione  in
societa'  per  azioni  o  in fondazioni di diritto privato, ovvero la
fusione  o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita'
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti,
gli  organismi  e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b) al  comma  2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis)
   svolgono   compiti   di   garanzia   di   diritti   di   rilevanza
   costituzionale".

   24.  Il  termine  di  cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo  1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.
   25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il corso
   di  cui  al  comma  3  ha  la durata di dodici mesi ed e' seguito,
   previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
   amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  le  amministrazioni  di cui al comma 1
comunicano,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
numero  dei  posti  che  si  renderanno  vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma  3.  Il  corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".
 
          Note all'art. 34:
              -   Il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
              "Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). - Le
          disposizioni     del    presente    decreto    disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il persona1e, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          costituzione.  Le  Regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
          dall'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi',  le Regioni a statuto speciale e per le provincie
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di
          riforma economico-sociali della Repubblica.".
              - Per il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia' citato
          decreto   legislativo   n.   165/2001,   vedasi   in   nota
          all'articolo precedente.
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa"
          (Pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          Supplemento ordinario.).
              -  La  legge  6 luglio 2002, n. 137 reca "Delega per la
          riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti pubblici"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  luglio 2002, n.
          158).
              -  La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          costituzione"    (Pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248).
              - Il Capo III del titolo III della gia' citata legge n.
          448/2001  comprende gli articoli dal n. 28 al n. 36, qui di
          seguito riportati:
              "Capo  III  -  Patto di stabilita' interno per gli enti
          pubblici
              Art.   28   (Trasformazione   e  soppressione  di  enti
          pubblici).
              Art.   29   (Misure   di   efficienza  delle  pubbliche
          amministrazioni).
              Art.  30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali).
              Art.  31  (Misure  in materia di servizi della pubblica
          amministrazione   e   di  sostegno  dell'occupazione  nelle
          regioni del sud).
              Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese).
              Art. 33 (Servizi dei beni culturali).
              Art.  34  (Personale  a tempo determinato del Ministero
          per i beni e le attivita' culturali).
              Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali).
              Art.  36  (Organici  del  personale).  -  Il  testo del
          comma 7, dell'art. 3 della gia' citata legge n. 145/2002 e'
          il seguente:
              "7. Fermo   restando   il   numero   complessivo  degli
          incarichi  attribuibili, le disposizioni di cui al presente
          articolo  trovano immediata applicazione relativamente agli
          incarichi  di funzione dirigenziale di livello generale e a
          quelli  di  direttore generale degli enti pubblici vigilati
          dallo  Stato  ove  e'  prevista  tale  figura.  I  predetti
          incarichi  cessano  il  sessantesimo  giorno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  esercitando i
          titolari  degli  stessi  in  tale periodo esclusivamente le
          attivita'  di  ordinaria amministrazione. Fermo restando il
          numero  complessivo  degli  incarichi attribuibili, per gli
          incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale,
          puo'  procedere, entro novanta giorni dalla data di entrata
          in   vigore   della  presente  legge,  all'attribuzione  di
          incarichi  ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  secondo il criterio della rotazione degli stessi
          e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del
          contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
          1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale
          termine,  gli incarichi si intendono confermati, ove nessun
          provvedimento   sia   stato  adottato.  In  sede  di  prima
          applicazione  dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  come  modificato  dal comma 1 del presente
          articolo,  ai  dirigenti  ai  quali  non  sia  riattribuito
          l'incarico in precedenza svolto e' conferito un incarico di
          livello  retributivo equivalente e precedente. Ove cio' non
          sia  possibile,  per  carenza  di  disponibilita' di idonei
          posti  di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
          professionali,  al  dirigente  e' attribuito un incarico di
          studio,  con  il  mantenimento  del  precedente trattamento
          economico,  di durata non superiore ad un anno. La relativa
          maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile ai fini
          del  conferimento,  un  numero  di  incarichi  di  funzione
          dirigenziale  equivalente  sul  piano  finanziario, tenendo
          conto    prioritariamente    dei   posti   vacanti   presso
          l'amministrazione che conferisce l'incarico .".
              - Il testo del comma 68 dell'art. 52 (Interventi vari),
          della gia' citata legge n. 448/2001 e' il seguente:
              "68.  Al  fine  di  assicurare l'effettivo rispetto del
          principio  dell'invarianza  della spesa nell'attuazione dei
          regolamenti  previsti  dagli  articoli 4  e 7  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, l'eventuale maggiore
          onere  derivante  dalla previsione di trattamento economico
          commisurati  a  quelli  spettanti ai soggetti preposti agli
          uffici  di  cui  all'art.  19,  commi da 3 a 5, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e'  compensato
          considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
          la  stessa  amministrazione,  un  numero  di  incarichi  di
          funzione   dirigenziale,   anche   di   livello   generale,
          equivalente sul piano finanziario".
              -  Il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
          "Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331"  (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 giugno
          2001, n. 133, Supplemento ordinario).
              -  La  legge  14 novembre  2000, n. 331 reca "Norme per
          l'istituzione    del   servizio   militare   professionale"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
          269).
              -  Il  testo  dell'art.  39,  comma 3-ter,  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              "3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di nuovo persona le e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non economici con l'organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.".
              - Il  testo  dell'art.  21  della  gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  21  (Sostituzione  dei carabinieri ausiliari). -
          1. In   relazione   alla   necessita'   di  procedere  alla
          progressiva   sostituzione  dei  carabinieri  ausiliari  in
          deroga   a   quanto  stabilito  dall'art.  39  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, e'
          attivato  un primo programma di arruolamento di contingenti
          annui  di  carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
          di   spesa  di  20 milioni  di  euro  per  l'anno 2002,  di
          40 milioni  di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita'
          di   assicurare   nei  successivi  esercizi  finanziari  la
          completa sostituzione del contingente di ausiliari.
              2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
          i  criteri  e  le  modalita' per gli arruolamenti di cui al
          comma 1,  ai  quali  possono  partecipare,  se  di eta' non
          superiore a trenta anni:
                a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
          che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
          demerito;
                b)  i  volontari  di  truppa  delle  Forze  armate in
          servizio  che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
          svolto  almeno  due  anni  di  servizio  senza  demerito in
          qualita'  di  volontario  in  ferma  breve  ovvero in ferma
          prefissata.
              3. Agli  arruolamenti  di  cui al comma 1 si applica la
          riserva  del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
          dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
          I  posti  destinati  ai  volontari  delle  Forze armate per
          effetto   della  predetta  riserva,  e  non  coperti,  sono
          riportati  in  aggiunta  ai  posti  ad  essi  riservati nel
          successivo concorso".
              -  Il  testo del comma 2 dell'art. 33 della gia' citata
          legge n. 166/ 2002 e' il seguente:
              "2.  Al  fine  di  avviare  la  necessaria  progressiva
          sostituzione  dei militari in servizio obbligatorio di leva
          nel  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  con volontari di
          truppa,   sono   autorizzati   l'immissione   in   servizio
          permanente   di   495   volontari   e   l'arruolamento   di
          145 volontari,  in  ferma  volontaria prefissata breve e in
          rafferma,  ad  incremento delle dotazioni organiche fissate
          dagli  articoli 2  e 7  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n.  196,  per  lo  stesso Corpo, secondo la seguente
          progressione:   140 volontari   in  servizio  permanente  e
          35 volontari   in   ferma   volontaria,   nell'anno   2002;
          170 volontari  in  servizio  permanente  e  59 volontari in
          ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio
          permanente    e    51 volontari    in   ferma   volontaria,
          nell'anno 2004.  Contestualmente  il  contingente  di 3.325
          militari  di  truppa  chiamati  ad  assolvere  il  servizio
          militare  obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto
          si  riduce  nell'anno 2002 a 3.150 unita', nell'anno 2003 a
          2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'".
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          12 maggio  1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge
          6 marzo  1992,  n.  216,  in materia di riordino dei ruoli,
          modifica  alle  norme di reclutamento, stato di avanzamento
          del  personale  non  direttivo  delle  Forze  armate) e' il
          seguente:
              "Art.  2  (Ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio
          permanente). - 1.  Il  ruolo  dei  volontari  di  truppa in
          servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  1 caporal maggiore;
                  caporal maggiore scelto;
                  caporal maggiore capo;
                  caporal maggiore capo scelto.
                b) Marina:
                  sottocapo di 3a classe;
                  sottocapo di 2a classe;
                  sottocapo di 1a classe;
                  sottocapo di 1a classe scelto.
                c) Aeronautica:
                  aviere capo;
                  1 aviere scelto;
                  1 aviere capo;
                  1 aviere capo scelto.
              2.  La  dotazione  organica  dei ruolo dei volontari di
          truppa in servizio permanente e cosi' costituita:
                Esercito: 16.722;
                Marina: 4.615;
                Aeronautica: 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina e' previsto inoltre un ruolo
          dei  volontari  di  truppa  delle capitanerie di porto, con
          dotazione di 675 unita'.
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7.".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia  di finanza), cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Art.  6  (Requisiti  per  l'ammissione al corso). - 1.
          L'ammissione  al  corso  per  la promozione a finanziere ha
          luogo  mediante un concorso al quale possono essere ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
                a)  cittadinanza  italiana  e  godimento  dei diritti
          civili e politici;
                b)  eta',  alla  data indicata nel bando di concorso,
          non  inferiore  ad  anni 18  e non superiore ad anni 26. Il
          limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un periodo pari
          all'effettivo  servizio  prestato, comunque non superiore a
          tre  anni,  per  i  cittadini che abbiano prestato servizio
          militare volontario, di leva e di leva prolungata;
                c) stato civile di celibe o nubile vedovo o vedova;
                d)   idoneita'   fisico   attitudinale   al  servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza;
                e)   statura  non  inferiore  a  metri 1.65  per  gli
          aspiranti  di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti
          di sesso femminile;
                f)  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
          primo grado;
                g)    non    essere,    alla    data   dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  per  delitto  non
          colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
                h)    non    trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento,  in  situazioni  comunque incompatibili con
          l'acquisizione  o la conservazione dello stato giuridico di
          finanziere;
                i)  essere  in  possesso  delle  qualita' morali e di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria;
                l)  non  essere stato espulso dalle forze armate, dai
          Corpi  militarmente  o  civilmente organizzati o destituito
          dai pubblici uffici;
                m)  aver  ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
              2. Possono  inoltre  essere  ammessi al concorso per la
          promozione   a   finanziere,   nell'ambito   delle  vacanze
          disponibili,  il  coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i
          fratelli  o  le  sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
          personale   delle   Forze   di  polizia,  deceduto  o  reso
          permanentemente  invalido  al  servizio con invalidita' non
          inferiore  all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
          in  conseguenza  delle azioni criminose di cui all'art. 82,
          comma 1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, ed alle
          leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
          riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia o di
          soccorso  pubblico,  i quali ne facciano richiesta, purche'
          siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1:
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici superstiti, del
          personale  del  Corpo  della  Guardia di finanza deceduto o
          reso  permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
          non   inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'
          lavorativa,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni riportate
          nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
          in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
          delle  finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
          di   mezzi  o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
          particolare esposizione al rischio.".
              - Il  testo  dell'art.  22  della  gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  22  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Nel  quadro della piena valorizzazione
          dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
          scolastici,  le  dotazioni  organiche del personale docente
          delle  istituzioni  scolastiche  autonome  sono  costituite
          sulla   base   del  numero  degli  alunni  iscritti,  delle
          caratteristiche   e  delle  entita'  orarie  dei  curricoli
          obbligatori  relativi  ad  ogni  ordine  e grado di scuola,
          nonche'  nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
          conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
          delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
          e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
          alunni   in   particolari   situazioni,   con   particolare
          attenzione  alle  aree  delle  zone  montane  e delle isole
          minori.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.
              3.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma 1 sono
          definite,  nell'ambito  di  ciascuna regione, dal dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,  su  proposta
          formulata   dai  dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche
          interessate,  sentiti  i componenti organi collegiali delle
          medesime  istituzioni,  nel  limite dell'organico regionale
          assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
          distribuzione  degli  insegnanti  di  sostegno all'handicap
          correlata   all'effettiva   presenza   di  alunni  iscritti
          portatori    di    handicap   nelle   singole   istituzioni
          scolastiche.
              4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro definito dai
          contratti   collettivi   vigenti,  i  dirigenti  scolastici
          attribuiscono   ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione
          scolastica,  prioritariamente  e  con  il loro consenso, le
          frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
          ore  aggiuntive  di  insegnamento  oltre l'orario d'obbligo
          fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
              5.  L'insegnamento  della lingua straniera nella scuola
          elementare  viene  prioritariamente  assicurato all'interno
          del   piano   di  studi  obbligatorio  e  dell'organico  di
          istituto.
              6.  Le  istituzioni  scolastiche autonome, ad eccezione
          delle  scuole  dell'infanzia  e  delle  scuole  elementari,
          possono  provvedere alla sostituzione del personale assente
          utilizzando,   in   coerenza   con  il  piano  dell'offerta
          formativa,  le  proprie risorse di personale docente, anche
          oltre   i  limiti  temporali  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti  e  fino  a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti
          economie  di risorse finanziarie concorrono ad incrementare
          il fondo di istituto.
              7.  La  commissione  di  cui  all'art.  4  della  legge
          10 dicembre  1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti
          delle  materie  di  esame della classe del candidato per le
          scuole  del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
          legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
          l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
          interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
          quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
          delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
          alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
          pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
          designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
          materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
          dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
          personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
          superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
          non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
          determinazione  del numero dei componenti la commissione di
          esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
          dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
          il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
              8.  Nel  primo  corso  concorso per il reclutamento dei
          dirigenti  scolastici,  di  cui  all'art.  29, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, il periodo di
          formazione ha una durata nove mesi e si articola in 160 ore
          di  lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione
          finale.
              9.  Il  reclutamento  dei  presidi incaricati nel primo
          corso  concorso,  di  cui  all'art. 29, comma 3, del citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
          ammissione  loro riservato nonche' il periodo di formazione
          e  l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
          sulla  base  di una indizione separata effettuata con bando
          del    competente    direttore   generale   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
          finalizzato  alla  copertura  del  50 per  cento  dei posti
          disponibili.  Il  periodo  di formazione ha una durata di 4
          mesi,  e'  articolato  in  160 ore di lezione frontale e si
          svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi
          l'espletamento  del  servizio che tiene luogo del tirocinio
          di cui al comma 8.
              10.   L'organizzazione   e  lo  svolgimento  del  corso
          concorso  sono  curati  dagli  uffici scolastici regionali.
          L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
          sono  curati  con la collaborazione dell'Istituto nazionale
          di  documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
          e degli istituti regionali di ricerca educativa.
              11.  Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
          formazione  sono  utilizzate  con  priorita'  rispetto alle
          apposite  graduatorie  provinciali  di cui all'art. 477 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
          vincitori  del  corso  concorso,  per  il  conferimento  di
          incarichi  di  presidenza.  A  tal fine il 50 per cento dei
          posti  disponibili  e'  riservato  a coloro che beneficiano
          della  riserva  dei  posti di cui all'art. 29, comma 3, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
              12.   Il   50   per   cento  dei  risparmi  conseguenti
          all'applicazione  del  comma 9  vanno  ad  incrementare gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati allo svolgimento degli
          esami   di   Stato  conclusivi  dell'istruzione  secondaria
          superiore.
              13.  Al  personale  delle amministrazioni pubbliche che
          abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
          rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
          di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
          perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
          polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
          credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
          di  cui  all'art.  3  del regolamento di cui al decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509.  Le  modalita'  di
          riconoscimento  dei  crediti formativi sono individuate con
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  le  amministrazioni
          interessate e le universita'.
              14.  All'art.  145,  comma 40,  della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) la parola: "straordinario e' soppressa;
                b)  le  parole:  "lire 1,5  miliardi  nel  2002  sono
          sostituite  dalle  seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
          dall'anno 2002 ;
                c) (aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 40,
          dell'art. 145, legge 23 dicembre 2000, n. 388)".
              -  Il  testo  del  comma 3,  dell'art. 119, del decreto
          legislativo    25 febbraio   1995,   n.   77   (Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali), e' il seguente:
              "3.   Per   il  triennio  1994-1996  i  rapporti  medi,
          dipendenti-popolazione,  validi  per gli enti in condizione
          di dissesto, sono i seguenti:


Fascia demografica         rapporto medio      dipendenti/popolazione
         -                       -                       -
fino                     a     999 abitanti             1/95
da   1.000               a   2.999 abitanti             1/100
da   3.000               a   9.999 abitanti             1/105
da  10.000               a  59.999 abitanti             1/95
da  60.000               a 249.999 abitanti             1/80
oltre 249.999 abitanti                                  1/60

                              PROVINCE

Fascia demografica         rapporto medio      dipendenti/popolazione
         -                       -                       -
fino                      a   299.999 abitanti          1/520
da   300.000              a   499.999 abitanti          1/650
da   500.000              a   999.999 abitanti          1/830
da    1.000.000           a 2.000.000 abitanti          1/770
oltre 2.000.000 abitanti                                1/1000

              - Il  testo dell'articolo 19 della gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  19  (Assunzione  di  personale).- 1.  Per l'anno
          2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
          autonomo,  alle  agenzie, agli enti pubblici non economici,
          alle  universita',  limitatamente  al  personale tecnico ed
          amministrativo,  agli  enti di ricerca ed alle province, ai
          comuni alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali
          che  non  abbiano  rispettato  le disposizioni del patto di
          stabilita'  interno  per  l'anno  2001  e' fatto divieto di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
          i  singoli  enti locali in caso di assunzione del personale
          devono   autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni
          relative  al  patto  di stabilita' interno per l'anno 2001.
          Alla  copertura  dei  posti  disponibili si puo' provvedere
          mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
          disposizioni  legislalive  e  contrattuali,  tenendo  conto
          degli  attuali processi di riordino e di accorpamento delle
          strutture  nonche'  di  trasferimento  di funzioni. Si puo'
          ricorrere  alle  procedure di mobilita' fuori dalla regione
          di  appartenenza  dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
          il      comune      ricevente     abbia     un     rapporto
          dipendenti-popolazione    inferiore   a   quello   previsto
          dall'articolo   119,   comma  3,  del  decreto  legislativo
          25 febbraio      1995,      n.     77,     e     successive
          modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite
          le   assunzioni   connesse   al  passaggio  di  funzioni  e
          competenze  agli  enti  locali il cui onere sia coperto dai
          trasferimenti    erariali    compensativi   della   mancata
          assegnazione  delle  unita' di personale. Il divieto non si
          applica  al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
          di  personale relative a figure professionali non fungibili
          la  cui  consistenza organica non sia superiore all'unita',
          nonche'  quelle  relative  alle categorie protette e quelle
          relative   ai   vincitori  del  secondo  corso-concorso  di
          formazione  dirigenziale  indetto  dalla  Scuola  superiore
          della  pubblica  amministrazione di cui al bando pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18 marzo  1997,  4a  serie
          speciale,  n.  22.  Il  divieto non si applica al personale
          della  carriera  diplomatica.  Il  divieto  non  si applica
          altresi'   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
          In  deroga  al  divieto  di  assunzioni, il Ministero della
          giusti  zia,  con  riferimento alle specifiche esigenze del
          settore,   definisce   per   l'anno   2002   un   programma
          straordinario  di  assunzioni  nel  limite di 500 unita' di
          personale    appartenente    alle    figure   professionali
          strettamente  necessarie  ad  assicurare  la  funzionalita'
          dell'apparato  giudiziario.  Il  Ministero della giustizia,
          nei  limiti  delle  spese  sostenute  nell'anno  2001 per i
          rapporti  di  lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad
          avvalersi,  fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
          a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2,
          lettera   a),  della  legge  18 agosto  2000,  n.  242.  Il
          programma  di  assunzioni  va presentato per l'approvazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri ed al Ministro
          dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle
          graduatorie   per   l'assunzione  di  personale  presso  le
          amministrazioni  pubbliche  sottoposte al divieto di cui al
          presente  comma  sono  prorogati  di  un anno. Il Ministero
          della   salute   e'   autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al
          31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
          1999,  n.  494.  Il termine di cui all'articolo 18 comma 3,
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
          partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
          al  personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
          dalle  province,  dai comuni, dalle comunita' montane e dai
          consorzi  di  enti locali non puo' superare l'importo della
          spesa  sostenuta  al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
          incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.
              2.  in  relazione  a quanto disposto dal comma 1 per il
          personale  della  magistratura,  all'articolo  18, comma 1,
          della  legge  13 febbraio  2001, n. 48, le parole: "banditi
          con  unico  decreto  sono  sostituite  dalle  seguenti: "da
          bandire  entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge .
              3.  (Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art.
          39, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
              4.  Per  il  triennio  2002  -  2004,  in  deroga  alla
          disciplina  di  cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
          i  Corpi  di  polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
          del   fuoco   predispongono  specifici  piani  annuali  con
          l'indicazione:
                a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
          impiego  delle  risorse  umane, con particolare riferimento
          alla  riallocazione del personale esclusivamente in compiti
          di natura tecnico-operativa;
                b) dei   compiti   strumentali   o  non  propriamente
          istituzionali  il  cui  svolgimento  puo'  essere garantito
          mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
          di  altre  amministrazioni  pubbliche, o il cui affidamento
          all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
          delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
                c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
          fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
          di  organico  per  le quali sia indicata apposita copertura
          finanziaria,  non possono, comunque, superare le cessazioni
          dal   servizio   verificatesi   al  31  dicembre  dell'anno
          precedente  a quello di riferimento. Per le Forze armate si
          tiene  comunque  conto  dei  criteri  e  degli  oneri  gia'
          considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
              5.  I  piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
          31  gennaio  di  ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica ed al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, per la successiva
          approvazione del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni
          procedono  autonomamente  alle  assunzioni  di personale in
          attuazione  dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
          la  conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartiniento  della  funzione  pubblica  e al
          Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze  - Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
          quadrimestre;
              6.  Fino  al  conseguimento  delle  dotazioni organiche
          indicate  nella  tabella "A allegata al decreto legislativo
          8 maggio  2001,  n. 215, alle procedure di reclutamento dei
          volontari  in  servizio  permanente  e  in ferma volontaria
          delle  Forze  armate  non  si applicano le disposizioni del
          presente    articolo.    Resta    fermo   quanto   previsto
          dall'articolo  29,  comma 2, del citato decreto legislativo
          n. 215 del 2001.
              7.   Le   assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
              8.  A  decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
          contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui   al   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
          accertano  che i documenti di programmazione del fabbisogno
          di  personale siano improntati al rispetto del principio di
          riduzione  complessiva  della  spesa di cui all'articolo 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  e  che  eventuali  deroghe a tale principio
          siano analiticamente motivate.
              9.  I  comandi in atto del personale della societa' per
          azioni  Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
          disciplinati   dall'articolo  45,  comma  10,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  sono prorogati al 31 dicembre
          2002.   I  comandi  in  atto  del  personale  dell'istituto
          Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 4, del
          decreto  legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati
          al 31 dicenibre 2002.
              10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
          generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci
          anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
          riconosciuti  dall'Unione  europea,  possono, a richiesta e
          secondo  la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella
          medicina  specialistica  ambulatoriale  e  sul  territorio,
          rinunciando all'incarico di medico di base.
              11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
          durante  la  loro iscrizione ai corsi di specializzazione o
          ai  corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale,
          possono  sostituire  a tempo determinato medici di medicina
          generale  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
          ed  essere  iscritti  negli  elenchi  della  guardia medica
          notturna  e  festiva  e  della  guardia medica turistica ma
          occupati  solo  in caso di carente disponibilita' di medici
          gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e
          festiva e della guardia medica turistica.
              12.  Il  medico  che  si iscrive ai corsi li formazione
          specifica  in  medicina  generale,  previo  svolgimento  di
          regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine
          corso  o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
          universitarie  di  specializzazione in medicina e chirurgia
          per   il   conseguimento  dei  titoli  di  specializzazione
          riconosciuti  dall'Unione europea. Il medico che si iscrive
          alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
          chirurgia    per    il    conseguimento   dei   titoli   di
          specializzazione   riconosciuti  dall'Unione  europea  puo'
          partecipare  successivamente,  a fine corso o interrompendo
          lo  stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica
          in medicina generale.
              13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri
          aggiuntivi  a  carico del bilancio dello Stato si applicano
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le
          disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              14.  Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative
          di  alta  formazione  del  proprio personale, anche ai fini
          dell'accesso  della  dirigenza, favorendo la partecipazione
          dei   dipendenti  ai  corsi  di  laurea,  anche  triennali,
          organizzati  con  l'impiego prevalente delle metodologie di
          formazione   a   distanza   per   finalita'  connesse  alle
          attribuzioni     istituzionali     della    amministrazioni
          interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse
          finanziarie  destinate  all'aggiornamento e alla formazione
          del  personale,  le amministrazioni pubbliche e le relative
          Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
          sindacali  possono anche erogare borse di studio del valore
          massimo  corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di
          laurea o provvedere al relativo rimborso.
              15.   Ai   fini  dello  sviluppo  e  del  potenziamento
          dell'attivita'    di   ricerca   della   Scuola   superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  nei  limiti  della spesa
          relativa  alla  dotazione  del ruolo di cui all'articolo 5,
          comma  5,  del  regolamento  di cui al decreto ministeriale
          28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con
          conseguente  indisponibilita'  di  posti  di professore, la
          medesima  Scuola  puo'  assegnare incarichi di ricercatore,
          previo  superamento  di apposite procedure selettive svolte
          secondo la vigente normativa in materia universitaria".
              -  La  legge  3 luglio  1998, n. 210 reca "Norme per il
          reclutamento  dei ricercatori e dei professori universitari
          di  ruolo"  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 6 luglio
          1998, n. 155.
              -  Il  testo  dell'articolo  16 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  503 (Norme per il riordinamento del
          sistema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
          norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          cosi'  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata e' il
          seguente:
              "Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per essi previsti.
              1   -  bis.  Per  le  categorie  di  personale  di  cui
          all'articolo  1  della  legge  19 febbraio  1981, n. 27, la
          facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
          settantacinquesimo anno di eta'".
              -  Il testo dell'articolo 108 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (Testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e' il
          seguente:
              "Art.  108  (Direttore  generale).  - 1. Il sindaco nei
          comuni  con  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti e il
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta   comunale   o   provinciale,  possono  nominare  un
          direttore  generale, al di fuori della dotazione organica e
          con  contratto  a  tempo  determinato,  e  secondo  criteri
          stabiliti  dal regolamento di organizzazione degli uffici e
          dei  servizi,  che  provvede ad attuare gli indirizzi e gli
          obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di  governo dell'ente,
          secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
          della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
          perseguendo  livelli  ottimali  di efficacia ed efficienza.
          Compete   in   particolare   al   direttore   generale   la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
          di  piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
          A    tali   fini,   al   direttore   generale   rispondono,
          nell'esercizio  delle  funzioni loro assegnate, i dirigenti
          dell'ente,  ad  eccezione del segretario del comune e della
          provincia.
              2.  Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          Giunta  comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
          puo'   eccedere  quella  del  mandato  del  sindaco  o  del
          presidente della provincia.
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai 15.000
          abitanti  e' consentito procedere alla nomina del direttore
          generale  previa  stipula  di convenzione tra comuni le cui
          popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
          caso  il  direttore  generale  dovra' provvedere anche alla
          gestione  coordinata  o  unitaria  dei servizi tra i comuni
          interessati.
              4.   Quando  non  risultino  stipulate  le  convenzioni
          previste  dal  comma  3  e  in  ogni  altro  caso in cui il
          direttore  generale  non  sia  stato  nominato, le relative
          funzioni  possono  essere  conferite.  dal  sindaco  o  dal
          presidente della provincia al segretario".
              -  Il  testo  del  comma 27 dell'articolo 5 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' il seguente:
              "27.    Sono   fatti   salvi   i   contratti   previsti
          dall'articolo  36  della  legge  20 marzo  1975,  n.  70, e
          successive  modificazioni,  e dall'articolo 23 dell'accordo
          sindacale  reso  esecutivo dal decreto del Presidente della
          Repubblica  12  febbraio  1991,  n.  171. Sono fatti salvi,
          altresi',   i   contratti   a   tempo   determinato  presso
          istituzioni  ed  enti  di  ricerca  i cui oneri ricadano su
          fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
          internazionali,  nonche'  quelli  derivanti dall'articolo 2
          della legge 7 agosto 1973, n. 519".
              -  Il  testo  del  comma  7 dell'articolo 92 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
              "7. Per consentire all'istituto superiore di sanita' di
          fare  fronte,  con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
          il  coordinamento  delle attivita' di ricerca per la tutela
          della  salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
          che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
          nazionali,  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di  lire  15
          miliardi per gli anni 2001 e 2002".
              -  Il testo dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,
          n.  233 (Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle
          Ville venete) e' il seguente:
              "Art.  2  (Finalita'  del  contributo  -  Programma  di
          interventi).  - 1. L'istituto regionale per le Ville venete
          finanzia  con  il  contributo  di  cui  all'articolo  1  il
          consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e
          la  valorizzazione  delle  Ville venete notificate ai sensi
          della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e  degli annessi
          giardini   e  parchi,  esistenti  nelle  regioni  Veneto  e
          Friuli-Venezia   Giulia,   che  versino  in  condizioni  di
          particolare   degrado,   secondo   un   programma   annuale
          presentato  dall'Istituto  stesso  al  Ministro  per i beni
          culturali    e    ambientali    tramite    le    competenti
          soprintendenze,   nel   rispetto   dei   criteri   indicati
          nell'articolo 3.
              2.  Il  programma  di  interventi  e'  presentato  alle
          soprintendenze  entro  il 30 settembre dell'anno precedente
          quello  cui  si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono
          al   Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  per
          l'approvazione,  con il proprio parere entro il 31 ottobre.
          La   mancata  o  tardiva  presentazione  del  programma  di
          interventi  da  parte dell'Istituto comporta la perdita del
          contributo.
              3.  Entro  il mese di settembre di ogni anno l'istituto
          trasmette  al  Ministero  per i beni culturali e ambientali
          una  relazione  sull'attuazione del programma di interventi
          previsto per l'anno in corso".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 34 della gia' citata
          legge n. 448/2001:
              "Art.  34  (Personale a tempo determinato del Ministero
          per i beni e le attivita' culturali). - 1. Il Ministero per
          i   beni   e  le  attivita'  culturali  e'  autorizzato  ad
          avvalersi,  fino  al  31 dicembre  2002, del personale gia'
          assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma
          7,  del decreto - legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con
          modificazioni,   dalla   legge   30 marzo  1998,  n.  61  ,
          dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448  e  dell'articolo  1,  comma 1, della legge 16 dicembre
          1999,  n.  494.  Sono  fatte  salve le eventuali successive
          scadenze  previste  dai  contratti  in essere sulla base di
          specifiche disposizioni legislative.
              - Il  testo  del comma 24 dell'art. 9 della gia' citata
          legge n. 448/2001 e' il seguente:
              "24.  Per  il completamento del programma relativo alla
          costituzione  dell'Anagrafe  dei  beni  immobiliari  di cui
          all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  per  l'anno  2002 e' consentita la prosecuzione degli
          interventi  previsti dalla citata disposizione. Ai relativi
          oneri,  pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede
          mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione del presente comma".
              - Il  testo  dell'art.  28  della  gia' citata legge n.
          448/200l,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              "Art.   28   (Trasformazione  e  soppressione  di  enti
          pubblici).  -  1.  Al  fine  di conseguire gli obiettivi di
          stabilita'  e crescita, di ridurre il complesso della spesa
          di   funzionamento   delle  amministrazioni  pubbliche,  di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  il  30 giugno  2003,  il  Governo,  su  proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
          riguarda  i  riflessi  sulla  destinazione  del  personale,
          individua  gli  enti  e  gli organismi pubblici, incluse le
          agenzie,  vigilati  dallo Stato, ritenuti indispensabili in
          quanto    le   rispettive   funzioni   non   possono   piu'
          proficuamente  essere svolte da altri soggetti sia pubblici
          che   privati,   disponendone   se   necessario   anche  la
          trasformazione  in  societa'  per azioni o in fondazioni di
          diritto  privato,  ovvero  la  fusione o l'accorpamento con
          enti   od  organismi  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari.  Scaduto il termine di cui al presente comma
          senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
          gli  enti,  gli  organismi e le agenzie per i quali non sia
          stato  adottato  alcun provvedimento sono soppressi e posti
          in liquidazione.
              2.  Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma
          1  sono  esclusi  gli  enti, gli istituti, le agenzie e gli
          altri organismi pubblici che:
                a) gestiscono   a   livello   di  primario  interesse
          nazionale la previdenza sociale;
                b) sono  essenziali per le esigenze della difesa o la
          cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza;
                c) svolgono  funzioni  di prevenzione e vigilanza per
          la salute pubblica;
                c-bis)  svolgono  compiti  di  garanzia di diritti di
          rilevanza costituzionale.
              2-bis.  Ai  fini dell'attuazione del presente articolo,
          il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo' avvalersi
          della  struttura  interdisciplinare  prevista dall'art. 73,
          comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Gli  schemi  dei  regolamenti di cui al comma 1 del
          presente  articolo,  al  comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33
          sono  trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
          delle  competenti  Commissioni.  Quest'ultimo  e'  espresso
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
          di  regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola
          volta  ai  Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti
          giorni  per  l'adozione  del  parere, qualora cio' si renda
          necessario  per  la  complessita'  della  materia  o per il
          numero  di  schemi  di  regolamento  trasmessi nello stesso
          periodo all'esame delle Commissioni.
              4.  Qualora  sia  richiesta,  ai  sensi del comma 3, la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'emanazione  dei  regolamenti  previsti  dal  comma 1 sono
          prorogati  di  venti giorni. Trascorso il termine di cui al
          comma 3,  secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
          del  terzo  periodo  del  medesimo  comma  3, i regolamenti
          possono comunque essere emanati.
              5.  La  trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata
          alla  verifica  che  i  servizi  siano  piu'  proficuamente
          erogabili al di fuori del settore pubblico.
              6.  Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
          comma  1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
              7.   Tutti   gli   atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
              8.  La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
          sperimentale,  sentite  le  regioni interessate, anche agli
          istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
          restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
              9.  I  bilanci  consuntivi delle Autorita' indipendenti
          sono  annualmente  pubblicati  in  allegato  allo  stato di
          previsione  della spesa del Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              10.  La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
          agli   atti  connessi  alle  operazioni  di  trasformazione
          effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
              11.  Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
          e  dei  compiti  in  materia  di  approvvigionamento idrico
          primario  per  uso plurimo e per la gestione delle relative
          infrastrutture,  opere ed impianti, possono avvalersi degli
          enti  preposti  al  prevalente  uso  irriguo  della risorsa
          idrica   attraverso  apposite  convenzioni  e  disciplinari
          tecnici".
              -  Il  testo  dell'art.  28  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n. 165/2001, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente) (Art. 28
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
          poi  dall'art.  15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
          successivamente   modificato   dall'art.   5   -   bis  del
          decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
          della  legge  n.  273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
          dall'art. 10 dal decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          pubblici  non  economici  avviene  per  concorso  per esami
          indetto  dalle  singole  amministrazioni ovvero per corso -
          concorso  selettivo  di  formazione  bandito  dalla  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
          dipendenti   delle   amministrazioni  statali  reclutati  a
          seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e'
          ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in
          possesso  della  qualifica di dirigente in enti e strutture
          pubbliche   non   ricomprese   nel  campo  di  applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
          hanno  svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
          Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
          dirigenziali  o equiparati in amministrazioni pubbliche per
          un  periodo  non inferiore a cinque anni, purche' muniti di
          diploma  di  laurea.  Sono  altresi'  ammessi  i  cittadini
          italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
          che  hanno  maturato,  con servizio continuativo per almeno
          quattro  anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
          esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per
          l'accesso  alle  quali e' richiesto il possesso del diploma
          di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso -
          concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo delle
          pubbliche  amministrazioni,  muniti  di laurea, che abbiano
          compiuto   almeno   cinque  anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  Tali  dipendenti  devono essere
          muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
          anni   di   esperienza   lavorativa   in   tali   posizioni
          professionali all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha la durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamento di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private.  Al  termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al concorso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  che  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  amministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d) le   modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  delle  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  cui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  30 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  quindici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di   studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di attivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   ai  sensi
          dell'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
          amministrazioni  di  cui  al  comma  1 comunicano, entro il
          30 giugno  di  ciascun  anno, alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, il
          numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
          dei  dirigenti.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica,
          entro  il  31  luglio  di ciascun anno comunica alla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   ai   comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno.
              8.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.".