ce; Art. 35.
(Misure di razionalizzazione in materia
                    di organizzazione scolastica)

   1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite    con    orario    inferiore    all'orario   obbligatorio
d'insegnamento   dei   docenti,  definito  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  sono  ricondotte  a 18 ore settimanali, anche
mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti  dai  decreti  costitutivi  delle  cattedre,  salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede
di  prima  attuazione  e  fino  all'entrata  in vigore delle norme di
riforma  in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al
presente  comma  trova  applicazione  ove,  nelle singole istituzioni
scolastiche,    non    vengano    a    determinarsi   situazioni   di
soprannumerarieta',  escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per
il  completamento  fino  a  18  ore  settimanali  di insegnamento, di
frazioni  di  orario  gia'  comprese  in cattedre costituite fra piu'
scuole.
   2.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  fissati  i  criteri  e i parametri per la definizione
delle  dotazioni  organiche  dei  collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per
cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati,
detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
   3.   Rientrano   tra  le  funzioni  dei  collaboratori  scolastici
l'accoglienza  e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza
e  assistenza  agli  alunni  durante  la consumazione del pasto nelle
mense scolastiche.
   4.  Dall'anno  scolastico  2003-2004  il personale amministrativo,
tecnico   e  ausiliario  del  comparto  scuola  utilizzato  presso  i
distretti  scolastici  di  cui  alla  parte I, titolo I, capo II, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
   5.  Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per  motivi  di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di
essere  collocato  fuori  ruolo  o  utilizzato  in  altri compiti, e'
sottoposto  ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di
cui  all'articolo  2-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29  giugno  1998,  n.  278,  competente  in  relazione  alla  sede di
servizio.  Tale  commissione  e' competente altresi' ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il
personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
per  inidoneita'  permanente  ai compiti di istituto puo' chiedere di
transitare  nei  ruoli  dell'amministrazione  scolastica  o  di altra
amministrazione  statale  o  ente  pubblico.  Il  predetto personale,
qualora  non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un  periodo  massimo  di  cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale  termine,  si  procede  alla  risoluzione del rapporto di lavoro
sulla   base  delle  disposizioni  vigenti.  Per  il  personale  gia'
collocato  fuori  ruolo  o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque  anni  decorre  dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
   6.   Per   il   personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
dichiarato  inidoneo  a  svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza   non   si   procede  al  collocamento  fuori  ruolo.  I
collocamenti  fuori  ruolo  eventualmente  gia'  disposti  per  detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
   7.  Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap  si  intendono  destinatari  delle  attivita' di sostegno ai
sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
gli   alunni  che  presentano  una  minorazione  fisica,  psichica  o
sensoriale,  stabilizzata  o  progressiva.  L'attivazione di posti di
sostegno  in  deroga  al  rapporto  insegnanti/alunni  in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre   1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal  dirigente  preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per
gli  alunni  in  situazione di handicap di cui al predetto articolo 3
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno
come  soggetto  portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri
definiti  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  su  proposta  dei  Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e della salute,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
   8.  Fermo  restando  il  disposto di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di
spesa  derivanti  dall'applicazione del comma 5 del presente articolo
sono  destinate  ad  incrementare le risorse annuali stanziate per le
iniziative  dirette  alla  valorizzazione professionale del personale
docente   della   scuola,  subordinatamente  al  conseguimento  delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004,
di  58  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2006, sono destinati ad incrementare le risorse
per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario,   previa   verifica  dell'effettivo  conseguimento  delle
economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
   9.  Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto  dei  servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza
dei   locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze,  come  previsto
dall'articolo  40,  comma  5,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo   prioritariamente   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.   La   terziarizzazione   dei   predetti   servizi  comporta  la
indisponibilita'   dei   posti   di  collaboratore  scolastico  della
dotazione  organica  dell'istituzione  scolastica  per la percentuale
stabilita    con    il    decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, per la determinazione degli organici
del  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  del comparto
scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere
conto  dell'affidamento  in  appalto  del  servizio  di vigilanza. La
indisponibilita'  dei posti permane per l'intera durata del contratto
e  non  deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione,    dell'universita'    e   della   ricerca,   previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta  indisponibilita'  di  posti,  sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.
 
          Note all'art. 35:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448:
                "Art.  22  (Disposizioni in materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Nel  quadro della piena valorizzazione
          dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
          scolastici,  le  dotazioni  organiche del personale docente
          delle  istituzioni  scolastiche  autonome  sono  costituite
          sulla   base   del  numero  degli  alunni  iscritti,  delle
          caratteristiche   e  delle  entita'  orarie  dei  curricoli
          obbligatori  relativi  ad  ogni  ordine  e grado di scuola,
          nonche'  nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
          conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
          delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
          e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
          alunni   in   particolari   situazioni,   con   particolare
          attenzione  alle  aree  delle  zone  montane  e delle isole
          minori.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.
              3.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma 1 sono
          definite,  nell'ambito  di  ciascuna regione, dal dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,  su  proposta
          formulata   dai  dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche
          interessate,  sentiti  i competenti organi collegiali delle
          medesime  istituzioni,  nel  limite dell'organico regionale
          assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
          distribuzione  degli  insegnanti  di  sostegno all'handicap
          correlata   alla  effettiva  presenza  di  alunni  iscritti
          portatori    di    handicap   nelle   singole   istituzioni
          scolastiche.
              4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro definito dai
          contratti   collettivi   vigenti,  i  dirigenti  scolastici
          attribuiscono   ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione
          scolastica,  prioritariamente  e  con  il loro consenso, le
          frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
          ore  aggiuntive  di  insegnamento  oltre l'orario d'obbligo
          fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
              5.  L'insegnamento  della lingua straniera nella scuola
          elementare  viene  prioritariamente  assicurato all'interno
          del   piano   di  studi  obbligatorio  e  dell'organico  di
          istituto.
              6.  Le  istituzioni  scolastiche autonome, ad eccezione
          delle  scuole  dell'infanzia  e  delle  scuole  elementari,
          possono  provvedere alla sostituzione del personale assente
          utilizzando,   in   coerenza   con  il  piano  dell'offerta
          formativa,  le  proprie risorse di personale docente, anche
          oltre   i  limiti  temporali  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti  e  fino  a  un  massimo  di  quindici  giorni.  Le
          conseguenti  economie  di risorse finanziarie concorrono ad
          incrementare il fondo di istituto.
              7.  La  commissione  di  cui  all'art.  4  della  legge
          10 dicembre  1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti
          delle  materie  di  esame della classe del candidato per le
          scuole  del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
          legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
          l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
          interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
          quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
          delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
          alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
          pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
          designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
          materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
          dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
          personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
          superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
          non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
          determinazione  del numero dei componenti la commissione di
          esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
          dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
          il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
              8.  Nel  primo  corso-concorso  per il reclutamento dei
          dirigenti  scolastici,  di  cui  all'art.  29, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, il periodo di
          formazione  ha  una  durata  di  nove mesi e si articola in
          centosessanta  ore  di  lezione  frontale, e ottanta ore di
          tirocinio con valutazione finale.
              9.  Il  reclutamento  dei  presidi incaricati nel primo
          corso-concorso,  di  cui  all'art.  29, comma 3, del citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
          ammissione  loro riservato nonche' il periodo di formazione
          e  l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
          sulla  base  di una indizione separata effettuata con bando
          del    competente    direttore   generale   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
          finalizzato  alla  copertura  del  50  per  cento dei posti
          disponibili.  Il  periodo  di  formazione  ha una durata di
          quattro mesi, e' articolato in centosessanta ore di lezione
          frontale  e  si  svolge secondo modalita' che consentano ai
          presidi  medesimi  l'espletamento  del  servizio, che tiene
          luogo del tirocinio di cui al comma 8.
              10.    L'organizzazione    e    lo    svolgimento   del
          corso-concorso   sono   curati   dagli   uffici  scolastici
          regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di
          formazione  sono curati con la collaborazione dell'Istituto
          nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca
          educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
              11.  Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
          formazione  sono  utilizzate  con  priorita'  rispetto alle
          apposite  graduatorie  provinciali  di cui all'art. 477 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
          vincitori   del  corso-concorso,  per  il  conferimento  di
          incarichi  di  presidenza.  A tale fine il 50 per cento dei
          posti  disponibili  e'  riservato  a coloro che beneficiano
          della  riserva  dei  posti di cui all'art. 29, comma 3, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
              12.   Il   50   per   cento  dei  risparmi  conseguenti
          all'applicazione  del  comma  9  vanno  ad incrementare gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati allo svolgimento degli
          esami   di   Stato  conclusivi  dell'istruzione  secondaria
          superiore.
              13.  Al  personale  delle amministrazioni pubbliche che
          abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
          rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
          di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
          perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
          polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
          credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
          di  cui  all'art.  3  del regolamento di cui al decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509.  Le  modalita'  di
          riconoscimento  dei  crediti formativi sono individuate con
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  le  amministrazioni
          interessate e le universita'.
              14.  All'art.  145,  comma  40, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) la parola: "straordinario e' soppressa;
                b) le  parole:  "lire  1,5  miliardi  nel  2002  sono
          sostituite  dalle  seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
          dall'anno 2002 ;
                c) dopo  il  primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
          "A  tale  fine,  per  la razionalizzazione degli interventi
          previsti   ai   sensi   del   presente   comma   e  per  la
          valorizzazione    delle   professionalita'   connesse   con
          l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le
          risorse  del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento
          delle   dotazioni   complessive   per  ciascun  anno,  sono
          destinate  a  misure  di  sostegno  e incentivazione per la
          formazione   professionale   permanente   realizzate  dagli
          istituti    per    la   professionalita'   nautica,   anche
          convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma".
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157:
              "2.   In  attesa  che  l'INPDAP  si  doti  di  autonoma
          struttura  per  l'accertamento  sanitario  degli  stati  di
          invalidita',  con  lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
          definiti  le  modalita'  ed  i criteri di trasmissione alle
          commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
          l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  dei  processi verbali
          relativi  agli  accertamenti  sanitari  effettuati da parte
          degli   organi   sanitari   ai   quali   e'   demandata  la
          determinazione  dello  stato  di  invalidita'.  Le predette
          commissioni,  che  assumono la denominazione di commissioni
          mediche  di  verifica, esaminati i verbali di accertamento,
          possono,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione  degli  stessi,  confermare  la valutazione dello
          stato  di  invalidita'  oppure  disporre,  con  esplicita e
          dettagliata  motivazione  medico  -  legale, la sospensione
          della   procedura   per   chiedere   all'organo   sanitario
          l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
          sottoporre l'interessato a visita diretta.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
              "Art.  5  (Modifiche  al  decreto legislativo 30 aprile
          1997,  n. 157). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997,
          n. 157, dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente:
              "Art.   2   -   bis   (Riconoscimento  degli  stati  di
          invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di
          pensione).  -  1.  Con decreto del presidente del consiglio
          dei  ministri,  su proposta del ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
          entro  il  31 dicembre  1998,  sono definiti i criteri e le
          modalita'  idonee  a  garantire  unita'  di  indirizzo e di
          coordinamento  in capo all'istituto nazionale di previdenza
          per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in
          materia   di  riconoscimento  degli  stati  di  invalidita'
          finalizzati  al  conseguimento  dei trattamenti di pensione
          nei   confronti   dei   dipendenti   delle  amministrazioni
          pubbliche   di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, iscritti alle forme di previdenza
          esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
          per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
          forme di previdenza.
              2. In attesa che L'INPDAP si doti di autonoma struttura
          per  l'accertamento  sanitario  degli stati di invalidita',
          con  lo  stesso  decreto di cui al comma 1 sono definiti le
          modalita'  ed  i  criteri  di trasmissione alle commissioni
          mediche   periferiche   per   le   pensioni   di  guerra  e
          l'invalidita' civile del ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  dei  processi verbali
          relativi  agli  accertamenti  sanitari  effettuati da parte
          degli   organi   sanitari   ai   quali   e'   demandata  la
          determinazione  dello  stato  di  invalidita'.  Le predette
          commissioni,  che  assumono la denominazione di commissioni
          mediche  di  verifica, esaminati i verbali di accertamento,
          possono,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione  degli  stessi,  confermare  la valutazione dello
          stato  di  invalidita'  oppure  disporre,  con  esplicita e
          dettagliata  motivazione  medico  -  legale, la sospensione
          della   procedura   per   chiedere   all'organo   sanitario
          l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
          sottoporre l'interessato a visita diretta.
              3.  L'INPDAP,  in  collaborazione  con il ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          elabora  programmi  annuali  per la revisione e la verifica
          della  sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
          dipendenti  pubblici  cessati  dal  servizio  e titolari di
          pensione  conseguente  ad  uno  stato  di  invalidita'. Con
          decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, sono definiti gli aspetti
          connessi alla eventuale revoca dei trattamenti. ".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          5 febbraio 1992, n. 104:
              "1.  E'  persona  handicappata  colui  che presenta una
          minorazione  fisica,  psichica o sensoriale, stabilizzata o
          progressiva,  che e' causa di difficolta' di apprendimento,
          di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da
          determinare   un   processo  di  svantaggio  sociale  o  di
          emarginazione".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  40  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449:
              "Art.  40  (Personale della scuola). - 1. Il numero dei
          dipendenti  del  comparto  scuola  deve risultare alla fine
          dell'anno  1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
          rilevato  alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
          il   limite  massimo  del  personale  in  servizio.  Tra  i
          dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
          programmazione   sono  inclusi  i  supplenti  annuali  e  i
          supplenti   temporanei   con  la  esclusione  dei  soggetti
          chiamati  a  svolgere  supplenze  brevi.  La  spesa  per le
          supplenze  brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
          a  quella  resasi  necessaria  per  soddisfare  le esigenze
          dell'anno  1997.  Con  decreto  del Ministro della pubblica
          istruzione,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta  giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
          determinazione  della  consistenza  numerica  del personale
          alla  data  del  31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
          della  pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta  giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati
          i  criteri  e  le  modalita'  per  il  raggiungimento delle
          finalita'  predette  mediante  disposizioni  sugli organici
          funzionali  di  istituto, sulla formazione delle cattedre e
          delle  classi,  sul contenimento delle supplenze temporanee
          di  breve  durata  assicurando  comunque  il  perseguimento
          dell'obiettivo   tendenziale  della  riduzione  del  numero
          massimo  di  alunni  per  classe  con priorita' per le zone
          svantaggiate,   per  le  piccole  isole,  per  le  zone  di
          montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
          di   devianza  minorile  e  giovanile.  In  attuazione  dei
          principi  generali  fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  e'  assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
          handicappati   con  interventi  adeguati  al  tipo  e  alla
          gravita'   dell'handicap,  compreso  il  ricorso  all'ampia
          flessibilita'   organizzativa  e  funzionale  delle  classi
          prevista  dall'art.  21,  commi 8 e 9, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  nonche'  la  possibilita'  di  assumere con
          contratto  a  tempo  determinato  insegnanti di sostegno in
          deroga  al  rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in
          presenza  di handicap particolarmente gravi, fermo restando
          il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
          abrogati  gli  articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a
          3,  e  443  del  testo unico delle disposizioni legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297. Anche in vista dell'attribuzione
          della   personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  di  cui
          all'art.  21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  e'  consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche
          la  stipulazione  di  contratti  di prestazione d'opera con
          esperti  per particolari attivita' ed insegnamenti, purche'
          non  sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
          didattiche  e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
          formativa  e  per  l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche.   Al  fine  di  incrementare  la  preparazione
          tecnico-professionale  dei  giovani,  dopo il conseguimento
          del  diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
          quadro    del   sistema   formativo   integrato   e   della
          programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
          le   regioni   concordano   modalita'   di  intese  per  la
          realizzazione,  anche  nelle  istituzioni  scolastiche,  di
          corsi  di  formazione  superiore  non  universitaria, anche
          mediante  la  costituzione  di  forme associative con altri
          soggetti  del  territorio ed utilizzando le risorse messe a
          disposizione  anche  dall'Unione  europea,  dalle  regioni,
          dagli  enti  locali  e  da  altre  istituzioni  pubbliche e
          private.
              2.  I  docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi,
          per  titoli ed esami, ed aventi titolo alla nomina in ruolo
          sulle  cattedre  o  posti  accantonati  al 1 settembre 1992
          secondo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  22, quarto
          periodo,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  hanno
          diritto,  a  decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla
          precedenza   assoluta   nel  conferimento  delle  supplenze
          annuali  e temporanee del personale docente nella provincia
          per   cui   e'  valida  la  graduatoria  del  concorso.  La
          precedenza  opera  prima  di quella prevista dall'art. 522,
          comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
              3.  La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
          l'integrazione  degli  alunni handicappati e' fissata nella
          misura  di  un  insegnante  per  ogni  gruppo di 138 alunni
          complessivamente   frequentanti   gli  istituti  scolastici
          statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
          consolidamento,  in  misura non superiore all'80 per cento,
          della  dotazione  di posti di organico e di fatto esistenti
          nell'anno  scolastico  1997-1998, fermo restando il vincolo
          di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1.  I  criteri  di
          ripartizione  degli  insegnanti  di  sostegno tra i diversi
          gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
          dell'istruzione  secondaria,  nonche'  di  assegnazione  ai
          singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
          cui  al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
          insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
          volti  a  sperimentare  modelli  efficaci  di integrazione,
          nelle   classi  ordinarie,  e  ad  assicurare  il  successo
          formativo  di alunni con particolari forme di handicap sono
          approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
          l'assegnazione  delle  risorse umane necessarie e dei mezzi
          finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
          didattici  funzionali  allo  sviluppo  delle  potenzialita'
          esistenti  nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
          del   personale.  Le  esperienze  acquisite  sono  messe  a
          disposizione di altre scuole.
              4.  Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
          al  comma  1,  si  procede,  altresi',  alla  revisione dei
          criteri  di  determinazione  degli  organici  del personale
          amministrativo,   tecnico,  ausiliario  della  scuola,  ivi
          compresi  gli  istituti di educazione, nelle forme previste
          dall'art.  31  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, tenendo
          conto  dei  compiti  connessi  all'esercizio dell'autonomia
          delle  istituzioni  scolastiche ed evitando duplicazioni di
          competenze tra aree e profili professionali.
              5.  In  coerenza  con  i  poteri di organizzazione e di
          gestione  attribuiti  sono rimesse alle singole istituzioni
          scolastiche  le  decisioni  organizzative, amministrative e
          gestionali  che  assicurano  efficacia e funzionalita' alla
          prestazione  dei  servizi,  consentendo,  tra l'altro, alle
          stesse   istituzioni,   anche   consorziate  fra  loro,  di
          deliberare  l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
          dei  locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze, previa
          riduzione  della  dotazione organica di istituto, approvata
          dal   provveditore   agli   studi  sulla  base  di  criteri
          predeterminati   idonei  anche  ad  evitare  situazioni  di
          soprannumero  del  personale,  in misura tale da consentire
          economie  nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, su proposta
          del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
          delle  economie  realizzate,  sono effettuate le occorrenti
          variazioni   di   bilancio,   In   sede  di  contrattazione
          decentrata   a   livello  provinciale  sono  ridefinite  le
          modalita'   di  organizzazione  del  lavoro  del  personale
          ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
              6.  Dall'attuazione  dei  commi  1,  3,  4  e 12 devono
          conseguirsi  complessivamente  risparmi  pari  a  lire  442
          miliardi  per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno
          1999  ed  a  lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette
          somme  sono  calcolate  al  netto  dei  risparmi  di  spesa
          destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
              7.  I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1,
          con  esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di
          spesa  relativa  alle  supplenze brevi, stimati, in ragione
          d'anno,  in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260
          miliardi   a  decorrere  dall'anno  2000,  sono  destinati,
          dall'anno  scolastico  1999-2000,  nel  limite  del  50 per
          cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed
          in  lire  630  miliardi  a  decorrere  dall'anno 2000, alla
          costituzione  di un apposito fondo da iscrivere nello stato
          di  previsione  del Ministero della pubblica istruzione, da
          ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica, su proposta del Ministro
          della  pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei
          fondi  di  istituto  per  la  retribuzione  accessoria  del
          personale,  finalizzata al sostegno delle attivita' e delle
          iniziative   connesse   all'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche.  Le  risorse  che  si rendono disponibili sono
          ripartite   su  base  provinciale.  Previa  verifica  delle
          economie   derivanti  dall'applicazione  del  comma  5,  il
          predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000,
          di  una  ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
          sulle   economie  riscontrate,  al  netto  delle  somme  da
          riassegnare  alle  singole  istituzioni  scolastiche per la
          stipula  dei  contratti di appalto di cui al medesimo comma
          5.
              8.  Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica
          dei  risparmi effettivamente realizzati in applicazione del
          comma  1,  al  fine  di accertarne la corrispondenza con lo
          stanziamento del fondo di cui al comma 7.
              9.  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 1, comma
          24,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1,
          comma   77,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e'
          attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica la competenza
          all'ordinazione  dei  pagamenti,  a  mezzo  ruoli  di spesa
          fissa,  delle  retribuzioni  spettanti  al  personale della
          scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
          annuali   e  supplenze  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
              10. I concorsi, per titoli ed esami, a cattedre e posti
          d'insegnamento   nelle  scuole  secondarie  possono  essere
          indetti  al  fine di reclutare docenti per gli insegnamenti
          che    presentano maggiore    fabbisogno   e   per   ambiti
          disciplinari  comprensivi di insegnamenti impartiti in piu'
          scuole  e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
          si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
              11.   E'   estesa   all'anno  scolastico  1998-1999  la
          validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  per titoli ed
          esami  del  personale  docente  e  a  posti di coordinatore
          amministrativo,  nonche'  delle graduatorie di conferimento
          delle  supplenze  del  personale  docente  e  del personale
          amministrativo tecnico ed ausiliario.
              12.  Con  effetto  dall'anno  scolastico 1997-1998 sono
          aboliti   i   compensi   giornalieri  ai  componenti  delle
          commissioni di esami di licenza media.
              13.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  alla  regione  Valle  d'Aosta  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia
          nell'ambito   delle  competenze  derivanti  dai  rispettivi
          statuti e dalle norme di attuazione.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 3, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448:
              "3.  Per  la prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488:
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato. I contratti
          conclusi  con  l'accettazione  di  tali ordinativi non sono
          sottoposti al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127  non  e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.  59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  degli  enti
          decentrati   di   spesa).   -   1. Al  fine  di  realizzare
          l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni
          del  mercato  da  parte  degli enti decentrati di spesa, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di
          elaborare   strategie  comuni  di  acquisto  attraverso  la
          standardizzazione  degli  ordini  di  acquisto  per  specie
          merceologiche   e   la  eventuale  stipula  di  convenzioni
          valevoli   su   parte   del  territorio  nazionale,  a  cui
          volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;.
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera  c),  del  comma  2, costituire fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito Internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.   Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 26
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488.  Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi   e   per   gli  effetti  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  della  presente  legge, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  le  medesime  procedure di cui allo stesso
          art.  26, promuove le intese necessarie per il collegamento
          a  rete  delle  amministrazioni  interessate con criteri di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti.".