ce; Art. 35.
(Misure di razionalizzazione in materia
di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede
di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di
riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al
presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni
scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per
il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di
frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu'
scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per
cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati,
detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici
l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza
e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle
mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i
distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di
essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e'
sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di
cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di
servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il
personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di
transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro
sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia'
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I
collocamenti fuori ruolo eventualmente gia' disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per
gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno
come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di
spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo
sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale
docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004,
di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse
per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle
economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto
dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la
indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico della
dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale
stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto
scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere
conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La
indisponibilita' dei posti permane per l'intera durata del contratto
e non deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta indisponibilita' di posti, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici, le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite
sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole
minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap
correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di
istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione
delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse di personale docente, anche
oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di quindici giorni. Le
conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'art. 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti
delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono
l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie
alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate sono state preventivamente abbinate. La
designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle
materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso-concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, di cui all'art. 29, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di
formazione ha una durata di nove mesi e si articola in
centosessanta ore di lezione frontale, e ottanta ore di
tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo
corso-concorso, di cui all'art. 29, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e'
finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti
disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di
quattro mesi, e' articolato in centosessanta ore di lezione
frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene
luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del
corso-concorso sono curati dagli uffici scolastici
regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di
formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle
apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso-concorso, per il conferimento di
incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei
posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano
della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti
all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che
abbia superato il previsto ciclo di studi presso le
rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con
apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le universita'.
14. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
dall'anno 2002 ;
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi
previsti ai sensi del presente comma e per la
valorizzazione delle professionalita' connesse con
l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le
risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento
delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono
destinate a misure di sostegno e incentivazione per la
formazione professionale permanente realizzate dagli
istituti per la professionalita' nautica, anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157:
"2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma
struttura per l'accertamento sanitario degli stati di
invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei processi verbali
relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte
degli organi sanitari ai quali e' demandata la
determinazione dello stato di invalidita'. Le predette
commissioni, che assumono la denominazione di commissioni
mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,
possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello
stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e
dettagliata motivazione medico - legale, la sospensione
della procedura per chiedere all'organo sanitario
l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
sottoporre l'interessato a visita diretta.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
"Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 157, dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2 - bis (Riconoscimento degli stati di
invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di
pensione). - 1. Con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le
modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di
coordinamento in capo all'istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in
materia di riconoscimento degli stati di invalidita'
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza.
2. In attesa che L'INPDAP si doti di autonoma struttura
per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita',
con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le
modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e
l'invalidita' civile del ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei processi verbali
relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte
degli organi sanitari ai quali e' demandata la
determinazione dello stato di invalidita'. Le predette
commissioni, che assumono la denominazione di commissioni
mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,
possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello
stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e
dettagliata motivazione medico - legale, la sospensione
della procedura per chiedere all'organo sanitario
l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
sottoporre l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
elabora programmi annuali per la revisione e la verifica
della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di
pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con
decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono definiti gli aspetti
connessi alla eventuale revoca dei trattamenti. ".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104:
"1. E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione".
- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 40 (Personale della scuola). - 1. Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
il limite massimo del personale in servizio. Tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le
supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze
dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
determinazione della consistenza numerica del personale
alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati
i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle
finalita' predette mediante disposizioni sugli organici
funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e
delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee
di breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei
principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla
gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi
prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con
contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in
deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in
presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando
il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a
3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui
all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche
la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche'
non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private.
2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi,
per titoli ed esami, ed aventi titolo alla nomina in ruolo
sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno
diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
annuali e temporanee del personale docente nella provincia
per cui e' valida la graduatoria del concorso. La
precedenza opera prima di quella prevista dall'art. 522,
comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella
misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici
statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento,
della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti
nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo
di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di
ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi
gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai
singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione,
nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo
formativo di alunni con particolari forme di handicap sono
approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita'
esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
al comma 1, si procede, altresi', alla revisione dei
criteri di determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi
compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste
dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di
competenze tra aree e profili professionali.
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di
gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni
scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e
gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla
prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle
stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa
riduzione della dotazione organica di istituto, approvata
dal provveditore agli studi sulla base di criteri
predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di
soprannumero del personale, in misura tale da consentire
economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio, In sede di contrattazione
decentrata a livello provinciale sono ridefinite le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale
ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono
conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442
miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno
1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette
somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1,
con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di
spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione
d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260
miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati,
dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per
cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed
in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da
ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei
fondi di istituto per la retribuzione accessoria del
personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle
iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono
ripartite su base provinciale. Previa verifica delle
economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il
predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000,
di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
sulle economie riscontrate, al netto delle somme da
riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la
stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma
5.
8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica
dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del
comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo
stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1,
comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la competenza
all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa
fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della
scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
annuali e supplenze fino al termine delle attivita'
didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi, per titoli ed esami, a cattedre e posti
d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere
indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti
che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti
disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu'
scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
11. E' estesa all'anno scolastico 1998-1999 la
validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami del personale docente e a posti di coordinatore
amministrativo, nonche' delle graduatorie di conferimento
delle supplenze del personale docente e del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono
aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle
commissioni di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia
nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi
statuti e dalle norme di attuazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.".
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;.
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c), del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti.".