Art. 36.
(Indennita'  e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
                          costo della vita)

   1.  Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1,
commi  66  e  67,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo
dall'articolo  22  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, per le
amministrazioni  di  cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  contenenti  il divieto di procedere all'aggiornamento
delle  indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e
dei   rimborsi   spesa  soggetti  ad  incremento  in  relazione  alla
variazione  del  costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio  2003-2005.  Tale  divieto si applica anche agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per
l'espletamento   di   particolari  incarichi  e  per  l'esercizio  di
specifiche  funzioni  per  i  quali e' comunque previsto il periodico
aggiornamento  dei  relativi  importi  nonche', fino alla stipula del
contratto  annuale  di  formazione e lavoro previsto dall'articolo 37
del  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio
corrisposte  ai  medici  in  formazione  specialistica  ai  sensi del
decreto  legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico
del   Fondo   sanitario  nazionale  rimane  consolidato  nell'importo
previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle
amministrazioni  di  cui  ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.
39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31
luglio  1997,  n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n.
109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985,
n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 36:
              - Il  testo  del  comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge
          19 settembre  1992,  n.  384  (Misure urgenti in materia di
          previdenza,  di  sanita'  e  di  pubblico  impiego, nonche'
          disposizioni fiscali) e' il seguente:
              "5.   Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche  ed
          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per
          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla
          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di
          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992".
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  e del comma 4
          dell'art.  70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "Art. 1. - (Omissis).
                2.  Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi e associazioni, le istituizioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
              "Art. 70. - 1. - 3. (Omissis).
                4.   Le   aziende  e  gli  enti  di  cui  alle  leggi
          26 dicembre  1936,  n.  2174, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  13 luglio  1984,  n. 312, 30 maggio 1988, n.
          186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
          30 dicembre  1986,  n.  936,  decreto legislativo 25 luglio
          1997,  n.  250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
          cui  al  titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti  enti  ed  aziende  nonche' della Cassa depositi e
          prestiti   sono   regolati   da   contratti  collettivi  ed
          individuaIi  in base alle disposizioni di cui agli articoli
          2,  comma  2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3.
          Le  predette  aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti
          sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47".
              -   Il  testo  dell'art.  37  del  decreto  legislativo
          17 agosto   1999,   n.   368  (Attuazione  della  direttiva
          93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
          reciproco  riconoscimento  dei loro diplomi, certificati ed
          altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE
          e  99/46/CE  che  modificano  la direttiva 93/16/CEE) e' il
          seguente:
                "Art.  37.  - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
          universitarie  di specializzazione in medicina e chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione-lavoro,   disciplinato   dal   presente  decreto
          legislativo  e dalla normativa per essi vigente, per quanto
          non  previsto  o  comunque  per  quanto  compatibile con le
          disposizioni  di  cui  al  presente decreto legislativo. Il
          contratto  e'  finalizzato  esclusivamente all'acquisizione
          delle   capacita'   professionali  inerenti  al  titolo  di
          specialista,   mediante   la  frequenza  programmata  delle
          attivita'  didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
          assistenziali   funzionali  alla  progressiva  acquisizione
          delle  competenze previste dall'ordinamento didattico delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso  ai  ruoli  del  Servizio sanitario nazionale e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti.
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di concerto con i Ministri della sanita', del
          tesoro  e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
          sede  la  scuola  di specializzazione, e con la regione nel
          cui  territorio  hanno  sede  le  aziende  sanitarie le cui
          strutture  sono parte prevalente della rete formativa della
          scuola di specializzazione.
              4.  Il  contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
          in  anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
          quello  della  durata  del  corso  di  specializzazione. Il
          rapporto  instaurato  ai  sensi  del comma 1 cessa comunque
          alla  data  di  scadenza  del  corso legale di studi, salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
                a) la  rinuncia al corso di studi da parte del medico
          in formazione specialistica;
                b) la  violazione  delle  disposizioni  in materia di
          incompati-bilita';
                c) le  prolungate assenze ingiustificate ai programmi
          di  formazione  e il superamento del periodo di comporto in
          caso di malattia;
                d) il  mancato  superamento delle prove stabilite per
          il   corso   di   studi   di   ogni   singola   scuola   di
          specializzazione.
              6.  In  caso di anticipata risoluzione del contratto il
          medico  ha  comunque  diritto  a  percepire la retribuzione
          maturata  alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche' a
          beneficiare   del   trattamento  contributivo  relativo  al
          periodo lavorato.
              7.    Le    eventuali    controversie   sono   devolute
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai sensi del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80".
              -  Il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257 reca
          "Attuazione  della  direttiva  n. 82/1976/CEE Consiglio del
          26 gennaio  1982,  recante modifica di precedenti direttive
          in  tema  di  formazione  dei  medici  specialisti, a norma
          dell'art.  6  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428 (legge
          comunitaria  1990)"  (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          16 agosto 1991, n. 191).
              -  Il  testo  del  comma  12  dell'art.  32 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              "12.  A  partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
          miliardi  la  quota del Fondo sanitario nazionale destinata
          al  finanziamento  delle  borse di studio per la formazione
          dei  medici  specialisti  di  cui  al  decreto  legislativo
          8 agosto 1991, n. 257 conseguentemente non si applicano per
          il  triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
          comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991".
              - Il  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 reca
          "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1,  lettera  mm),  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
          42).
              - Il  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124 reca
          "Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge
          23 ottobre   1992,   n.  421"  (Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario).
              - La  legge  10 ottobre 1990, n. 287 reca "Norme per la
          tutela  della  concorrenza e del mercato" (Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240).
              - La  legge  31  luglio  1997, n. 249 reca "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31 luglio 1997, n.
          177, supplemento ordinario).
              - La  legge 14 novembre 1995, n. 481 reca "Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi  di  pubblica  utilita'" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario).
              - La  legge 11 febbraio 1994, n. 109 reca "Legge quadro
          in  materia  di lavori pubblici" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario).
              -   La   legge  12 giugno  1990,  n.  146  reca  "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente  tutelati. Istituzione della Commissione
          di  garanzia dell'attuazione della legge" (Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137).
              -  La legge 31 dicembre 1996, n. 675 reca "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati   personali"   (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario).
              - La  legge  4 giugno  1985,  n. 281 reca "Disposizioni
          sull'ordinamento   della   Commissione   nazionale  per  le
          societa'  e  la borsa; norme per l'identificazione dei soci
          delle  societa'  con azioni quotate in borsa delle societa'
          per  azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle
          direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
          dei  valori  mobiliari  e  disposizioni  per  la tutela del
          risparmio"   (Pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142).
              - La  legge  12 agosto 1982, n. 576 reca "Riforma della
          vigilanza  sulle  assicurazioni" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229).