Art. 36.
(Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1,
commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo
dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento
delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e
dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla
variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per
l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di
specifiche funzioni per i quali e' comunque previsto il periodico
aggiornamento dei relativi importi nonche', fino alla stipula del
contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio
corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico
del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo
previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.
39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31
luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n.
109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985,
n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Note all'art. 36:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche'
disposizioni fiscali) e' il seguente:
"5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per
disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla
legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 e del comma 4
dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"Art. 1. - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituizioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
"Art. 70. - 1. - 3. (Omissis).
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e
prestiti sono regolati da contratti collettivi ed
individuaIi in base alle disposizioni di cui agli articoli
2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3.
Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti
sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47".
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE
e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) e' il
seguente:
"Art. 37. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-lavoro, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico
in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompati-bilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi
di formazione e il superamento del periodo di comporto in
caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per
il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80".
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 reca
"Attuazione della direttiva n. 82/1976/CEE Consiglio del
26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive
in tema di formazione dei medici specialisti, a norma
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge
comunitaria 1990)" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 1991, n. 191).
- Il testo del comma 12 dell'art. 32 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
al finanziamento delle borse di studio per la formazione
dei medici specialisti di cui al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 conseguentemente non si applicano per
il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 reca
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
42).
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 reca
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario).
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 reca "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240).
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n.
177, supplemento ordinario).
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario).
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 reca "Legge quadro
in materia di lavori pubblici" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario).
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 reca "Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137).
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 reca "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario).
- La legge 4 giugno 1985, n. 281 reca "Disposizioni
sull'ordinamento della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci
delle societa' con azioni quotate in borsa delle societa'
per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle
direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del
risparmio" (Pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142).
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229).