Art. 37. (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale) 1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente: "I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".
Note all'art. 37: - Il testo dell'art. 12 della legge 11 marzo l953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 12. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investiti delle piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualita' di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione e' assegnata una indennita' giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.".