Art. 37.
        (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)

   1.  Il  primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e' sostituito dal seguente:
   "I  giudici  della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una
retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia
stato   raggiunto   dal   magistrato  della  giurisdizione  ordinaria
investito  delle  piu'  alte  funzioni,  aumentato  della  meta'.  Al
Presidente  e'  inoltre  attribuita  una indennita' di rappresentanza
pari ad un quinto della retribuzione".
 
          Note all'art. 37:
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 11 marzo l953, n.
          87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul funzionamento della
          Corte costituzionale) cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Art.  12.  I  giudici della Corte costituzionale hanno
          tutti  egualmente  una  retribuzione corrispondente al piu'
          elevato  livello  tabellare  che  sia  stato  raggiunto dal
          magistrato  della  giurisdizione  ordinaria investiti delle
          piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e'
          inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad
          un quinto della retribuzione.
              Tale  trattamento  sostituisce  ed  assorbe  quello che
          ciascuno,  nella  sua qualita' di funzionario di Stato o di
          altro  ente  pubblico,  in servizio o a riposo, aveva prima
          della nomina a giudice della Corte.
              Ai  giudici  eletti a norma dell'ultimo comma dell'art.
          135   della   Costituzione   e'  assegnata  una  indennita'
          giornaliera   di  presenza  pari  ad  un  trentesimo  della
          retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.".