ART. 66 - I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
                    (art. 14 del CCNL 31-08-1999)

   1. Le parti confermano il principio dell'accreditamento degli enti
e  delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle
istituzioni    educative    e    del    riconoscimento    da    parte
dell'amministrazione delle iniziative di formazione.
   2.  Sono  considerati  soggetti  qualificati per la formazione del
personale  della  scuola  le  universita',  i  consorzi universitari,
interuniversitari,  gli  IRRE  e gli istituti pubblici di ricerca. Il
MIUR   puo'   riconoscere   come  soggetti  qualificati  associazioni
professionali sulla base della vigente normativa.
   3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le
OO.SS.,  definisce  le  procedure  da seguire per l'accreditamento di
soggetti  - i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di
per  se'  accreditati - per la realizzazione di progetti di interesse
generale. I criteri di riferimento sono:
- la  missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalita'
  contenute nello statuto;
- l'attivita'  svolta  per  lo  sviluppo  professionale del personale
  della scuola;
- l'esperienza accumulata nel campo della formazione;
- le capacita' logistiche e la stabilita' economica e finanziaria;
- l'attivita'  di  ricerca  condotta  e  le iniziative di innovazione
  metodologica condotte nel settore specifico;
- il   livello   di   professionalizzazione   raggiunto,   anche  con
  riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti gia' avuti
  e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;
- la  padronanza  di  approcci  innovativi,  anche  in  relazione  al
  monitoraggio   e  alla  valutazione  di  impatto  delle  azioni  di
  formazione;
- il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- la  documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei
  processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
- la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali
  di lavoro;
- la  disponibilita'  a  consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
  valutazione delle singole azioni di formazione.

   4.  I  soggetti  qualificati  di  cui  al  comma  2  e  i soggetti
accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate
a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.
   5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in
rete  e/o  in  consorzio,  sulla  base  di specifiche competenze e di
adeguate infrastrutture.
   6.  La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con
cui  i  soggetti  che  offrono  formazione  partecipano  ai  progetti
definiti a livello territoriale.
   7.   I   soggetti  qualificati,  accreditati  o  proponenti  corsi
riconosciuti   sono   tenuti   a   fornire  al  sistema  informativo,
l'informazione,   secondo   moduli  standard  che  saranno  definiti,
relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.