Art. 42.
Disposizioni in materia di invalidita' civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo,
l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al
lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e
delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'(( articolo )) 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti
direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti
giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte
necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile
e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da
propri funzionari ovvero, (( in base ad apposite convenzioni
stipulate con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti.
)) Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle
indagini assiste un componente delle commissioni mediche di verifica
indicato dal direttore della direzione provinciale su richiesta,
formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al
predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'(( articolo )) 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al
comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle
procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti
medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro -
nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di ((
invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, )) sono valutate le
patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle
tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel
caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la
conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei
pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con
decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo
anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche
straordinarie che le commissioni mediche di verifica dovranno
effettuare nel corso dell'anno, nonche' i criteri che, anche sulla
base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di
invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella
individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro e
l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale,
stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica,
le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze
economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione
dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si
procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti
privi dei requisiti reddituali.
6. Le commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita',
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'(( articolo )) 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono
esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
commissioni mediche (( delle aziende sanitarie locali )) qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita».
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i
criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle
commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede
che il presidente della commissione medica superiore, gia'
commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra
i componenti della commissione stessa.
9. La direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del
Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in
materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero
dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del
potenziamento dell'attivita' delle commissioni mediche di verifica,
e' autorizzata la spesa di (( 2 milioni di euro )) per l'anno 2003 e
di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante (( corrispondente )) riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni (( per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie )) e'
sostituito dal seguente:
«Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari
nei giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi promossi per
ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte
soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo
comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al
pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,
nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito
imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari
o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi
degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 (( del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115. )) L'interessato che, con riferimento all'anno
precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni
dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 79 e l'articolo 88 del (( citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. ))