Art. 42.
            Disposizioni in materia di invalidita' civile

  1.   Gli   atti   introduttivi   dei  procedimenti  giurisdizionali
concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo,
l'handicap  e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al
lavoro,  devono  essere notificati anche al Ministero dell'economia e
delle  finanze.  La  notifica  va  effettuata  sia  presso gli uffici
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'(( articolo )) 11 del
regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, sia presso le competenti
direzioni  provinciali  dei  servizi vari del Ministero. Nei predetti
giudizi  il  Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte
necessario  ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile
e  puo'  essere  difeso,  oltre  che  dall'Avvocatura dello Stato, da
propri   funzionari  ovvero,  ((  in  base  ad  apposite  convenzioni
stipulate  con  l'I.N.P.S.  e  con  l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti.
))  Nei  casi  in  cui  il giudice nomina un consulente tecnico, alle
indagini  assiste un componente delle commissioni mediche di verifica
indicato  dal  direttore  della  direzione  provinciale su richiesta,
formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al
predetto  componente competono le facolta' indicate nel secondo comma
dell'(( articolo )) 194 del codice di procedura civile.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze d'intesa con la
Scuola   Superiore  dell'economia  e  delle  finanze  ai  fini  della
rappresentanza  e  difesa  in giudizio dell'Amministrazione di cui al
comma  1,  organizza,  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non  trovano  applicazione  le  disposizioni  in  materia  di ricorso
amministrativo   avverso   i  provvedimenti  emanati  in  esito  alle
procedure  in  materia  di  riconoscimento  dei  benefici  di  cui al
presente  articolo.  La  domanda  giudiziale  e'  proposta, a pena di
decadenza,  avanti  alla competente autorita' giudiziaria entro e non
oltre  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione  all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa.
  4.   In   sede   di   verifica   della  sussistenza  dei  requisiti
medico-legali  effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
-  Direzione  centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro -
nei  confronti  dei  titolari  delle  provvidenze  economiche  di  ((
invalidita'  civile,  cecita'  e  sordomutismo,  ))  sono valutate le
patologie  riscontrate  all'atto  della verifica con riferimento alle
tabelle  indicative  delle  percentuali di invalidita' esistenti. Nel
caso  in  cui  il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la
conferma  del  beneficio  in godimento e' disposta la sospensione dei
pagamenti  ed  il  conseguente  provvedimento  di  revoca  opera  con
decorrenza  dalla  data  della  verifica.  Con  decreto del Ministero
dell'economia  e  delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo
anche  conto  delle  risorse  disponibili,  il numero delle verifiche
straordinarie   che  le  commissioni  mediche  di  verifica  dovranno
effettuare  nel  corso  dell'anno, nonche' i criteri che, anche sulla
base  degli  andamenti  a  livello territoriale dei riconoscimenti di
invalidita',   dovranno   essere   presi   in   considerazione  nella
individuazione delle verifiche da eseguire.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto   l'INPS,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Direzione  centrale  degli  uffici  locali e dei servizi del tesoro e
l'Agenzia   delle   entrate,  con  determinazione  interdirigenziale,
stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica,
le  verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze
economiche  di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione
dei  pagamenti  non  dovuti  ed  al  recupero  degli indebiti. Non si
procede  alla  ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
della  data  di  entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti
privi dei requisiti reddituali.
  6.  Le  commissioni  mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali  relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita',
sono  integrate  da  un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  7.  Il comma 2 dell'(( articolo )) 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni   fisiche  permanenti,  di  gravi  anomalie  cromosomiche
nonche'   i  disabili  mentali  gravi  con  effetti  permanenti  sono
esonerati  da  ogni  visita  medica,  anche  a  campione, finalizzata
all'accertamento  della permanenza della disabilita'. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono
esclusi   gli   accertamenti   di   controllo   ed   e'  indicata  la
documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle
commissioni  mediche (( delle aziende sanitarie locali )) qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita».
  8.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze sono rimodulate la composizione ed i
criteri  di  funzionamento della commissione medica superiore e delle
commissioni  mediche  di verifica. Con il predetto decreto si prevede
che   il   presidente   della   commissione  medica  superiore,  gia'
commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra
i componenti della commissione stessa.
  9.  La  direzione  centrale  degli  uffici locali e dei servizi del
Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in
materia  di  invalidita'  civile,  gia'  di  competenza del Ministero
dell'interno.
  10.   Per   le   finalita'  del  presente  articolo,  ai  fini  del
potenziamento  dell'attivita'  delle commissioni mediche di verifica,
e'  autorizzata la spesa di (( 2 milioni di euro )) per l'anno 2003 e
di  10  milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere
si   provvede   mediante   ((   corrispondente   ))  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  Stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11.  L'articolo  152  delle  disposizioni  ((  per l'attuazione del
codice   di   procedura  civile  e  disposizioni  transitorie  ))  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari
nei  giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi promossi per
ottenere   prestazioni   previdenziali   o   assistenziali  la  parte
soccombente,  salvo  comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo
comma,  del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al
pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,
nell'anno   precedente  a  quello  della  pronuncia,  di  un  reddito
imponibile  ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari
o  inferiore  a  due  volte  l'importo del reddito stabilito ai sensi
degli  articoli 76,  commi  da  1  a 3, e 77 (( del testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,   n.  115.  ))  L'interessato  che,  con  riferimento  all'anno
precedente  a  quello  di  instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni   indicate   nel   presente   articolo   formula  apposita
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione  nelle  conclusioni
dell'atto  introduttivo  e  si  impegna  a  comunicare, fino a che il
processo  non  sia  definito,  le  variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo  79 e l'articolo 88 del (( citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. ))