Art. 43.
Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in
partecipazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550,
2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro
autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del ((
decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con
esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in
un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS,
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento
del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45
per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e'
applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi
criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello
calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore (( all'importo di cui
al comma 3, )) i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati
sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attivita'
medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il
proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito
l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni e integrazioni.