Art. 44.
             Disposizioni varie in materia previdenziale

  1.  L'articolo  9,  comma  6,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive  modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che
le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
sono  cumulabili con i benefici di cui (( al comma 1 dell'articolo 14
della  legge  1° marzo  1986, n. 64, e successive modificazioni, e al
comma  6,  ))  dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.   A   decorrere  dal  1° gennaio  2004,  ai  fini  della  tutela
previdenziale,  i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5
e  6  del  contratto  collettivo  per  la disciplina dei rapporti fra
agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  degli  esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei
predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile
previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (( dall'
))  articolo  1,  comma  3,  della  legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il
sistema  di  calcolo  contributivo  di cui all'articolo 1 della legge
8 agosto  1995,  n.  335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi
dalla   data   di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  di
regolarizzare,  al  momento  dell'iscrizione  all'INPS,  i contributi
relativi  a  periodi  durante  i  quali abbiano svolto l'attivita' di
produttori  di  terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data
certa,  nel  limite  dei  cinque  anni precedenti il 1° gennaio 2004.
L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
in  misura  pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo'
essere  effettuato,  a  richiesta degli interessati, in rate mensili,
non  superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali  soggetti  alla  gestione  commercianti rimangono acquisiti alla
gestione  stessa.  ((  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004 i soggetti
esercenti  attivita'  di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  sono  iscritti  alla gestione
separata  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  solo  qualora il reddito annuo derivante da dette attivita'
sia  superiore  ad  euro  5.000.  Per il versamento del contributo da
parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale
si  applicano  le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati  e  continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
))
  3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
((   e   successive   modificazioni,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Prima  di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione
forzata ne' alla notifica di atto di precetto»; ))
    b) il  comma  1-bis  e'  sostituito dal seguente: «1-bis Gli atti
introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche'
gli  atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena
di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella
cui   circoscrizione  risiedono  i  soggetti  privati  interessati  e
contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il
domicilio.  Il pignoramento di crediti di cui all'(( articolo 543 del
codice  di  procedura  civile  ))  promosso  nei confronti di Enti ed
Istituti  esercenti  forme  di  previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati  su  base  territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita'  rilevabile  d'ufficio,  esclusivamente  innanzi  al
giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui
circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  giudiziario  che  ha  emesso  il
provvedimento  in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa.
Il   pignoramento  perde  efficacia  quando  dal  suo  compimento  e'
trascorso  un  anno  senza  che  sia  stata  disposta l'assegnazione.
L'ordinanza  che  dispone ai sensi dell'(( articolo 553 del codice di
procedura  civile  ))  l'assegnazione  dei crediti in pagamento perde
efficacia  se  il  creditore  procedente, entro il termine di un anno
dalla  data  in  cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle
somme assegnate».
  4.  L'azione  giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito  in  materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui
al  primo  comma dell'(( articolo 442 del codice di procedura civile,
))  puo'  essere  proposta  solo dopo che siano decorsi 120 giorni da
quello  in  cui  l'attore  ne  abbia richiesto il pagamento alla sede
tenuta  all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,  contenente  i  dati  anagrafici,  residenza e il codice
fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione
del credito
  5.   Al  fine  di  contrastare  il  lavoro  sommerso  e  l'evasione
contributiva,  le  aziende,  istituti,  enti e societa' che stipulano
contratti  di somministrazione di energia elettrica o di forniture di
servizi  telefonici,  nonche'  le  societa'  ad  esse collegate, sono
tenute  a  rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza  e  assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze ((
contenuti  ))  nei  rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei
dati,  anche  mediante  collegamenti  telematici,  sono  definite con
apposite  convenzioni  da  stipularsi  entro  60 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le  stesse  convenzioni
prevederanno  il  rimborso  dei  soli  costi diretti sostenuti per la
fornitura  dei  dati.  Gli  Enti  previdenziali  in possesso dei dati
personali  e  identificativi  acquisiti  per  effetto  delle predette
convenzioni,  in  qualita'  di  titolari  del  trattamento,  ne  sono
responsabili  ai sensi dell'articolo 29 del decreto (( legislativo ))
30 giugno 2003, n. 196.
  6.  L'articolo  unico,  ((  secondo comma, )) della legge 13 agosto
1980,  n.  427,  ((  e successive modificazioni, )) si interpreta nel
senso   che,   nel  corso  di  un  anno  solare,  il  trattamento  di
integrazione   salariale   compete,  nei  limiti  dei  massimali  ivi
previsti,  per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive.
  7.  E'  fatto  obbligo  ai  datori  di  lavoro  che assumono operai
agricoli  a  tempo  determinato  di integrare i dati forniti all'atto
dell'avviamento  al  lavoro  con  l'indicazione  del  tipo di coltura
praticata o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera
occorrente  nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego
di  manodopera, conformemente a quanto previsto dall'(( articolo )) 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.
  8.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura delle
imprese   artigiane   ((   nonche'   di  quelle  esercenti  attivita'
commerciali  di  cui  all'articolo 1,  )) comma 202 e seguenti, della
legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  hanno  effetto,  sussistendo  i
presupposti  di  legge,  anche  ai  fini  dell'iscrizione  agli  Enti
previdenziali  e  del  pagamento  dei  contributi e premi agli stessi
dovuti.  A  tal  fine le Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura   integrano  la  modulistica  in  uso  con  gli  elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere
di  commercio,  industria,  artigianato ed agricoltura, attraverso la
struttura   informatica   di   Unioncamere,   trasmettono  agli  Enti
previdenziali  le  risultanze  delle  nuove  iscrizioni,  nonche'  le
cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo,  secondo  modalita' di trasmissione dei dati concordate
tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti
previdenziali  notificano  agli  interessati  l'avvenuta iscrizione e
richiedono  il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati  le  cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire
dal  1° gennaio  2004  i soggetti interessati dal presente comma sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione
agli  Enti  previdenziali.  Entro  l'anno 2004 gli Enti previdenziali
allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese
anche  in  riferimento  alle  domande  di iscrizione, cancellazione e
variazione  prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E' abrogata la
disposizione  contenuta  nell'ultimo  periodo  dell'(( articolo )) 1,
comma  3,  del  decreto-legge  15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  17 marzo  1993,  n.  63,  concernente
l'impugnazione   dei   provvedimenti   adottati   dalle   commissioni
provinciali dell'artigianato.
  9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio  2005,  i  sostituti  d'imposta  tenuti  al rilascio della
certificazione  di  cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente
in  via  telematica,  direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui
all'articolo  3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  27 luglio  1998,  n.  322,  all'Istituto  nazionale della
previdenza  sociale  (INPS)  i  dati  retributivi  e  le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni   assicurative   individuali   e   per  l'erogazione  delle
prestazioni,  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo a quello di
riferimento.   Tale  disposizione  si  applica  anche  nei  confronti
dell'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  ((  con  riferimento  )) ai
sostituti  d'imposta  tenuti  al rilascio della certificazione di cui
all'((  articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, )) il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto.   Entro   il   30 giugno   2004   gli   enti  previdenziali
provvederanno   ad  emanare  le  istruzioni  tecniche  e  procedurali
necessarie  per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno
una  sperimentazione  operativa  con  un  campione  significativo  di
aziende,  enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti,  che  dovra'  concludersi  entro  il  30 settembre  2004. A
decorrere  dal  1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio
dei  flussi  finanziari  relativi alle prestazioni sociali erogate, i
datori  di  lavoro  soggetti  alla  disciplina  prevista  dal decreto
ministeriale  5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67  del  13 marzo  1969,  e successive modificazioni ed integrazioni,
sono  tenuti  a  trasmettere  per  via telematica le dichiarazioni di
pertinenza  dell'INPS,  secondo  le  modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
((   9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
  «7.  Per  gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano
anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree  individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE)
n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno  1999, con un organico
superiore  alle  2.000  unita'  lavorative, nel settore della sanita'
privata  ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'.  Il  trattamento  economico,  comprensivo della contribuzione
figurativa  e,  ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare,
e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista  dalle  leggi  vigenti  e  per  la  durata  di  48  mesi. Ai
lavoratori  di  cui  al  presente  comma  si  applicano,  ai fini del
trattamento  pensionistico,  le  disposizioni  di cui all'articolo 11
della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche'
le  disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
  9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  sono  soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003».
Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di
3.800.000  euro  per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
  9-quater.  Le  dotazioni  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20 maggio   1993,   n.   148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate
nella  misura  di  2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro
per  ciascuno  degli  anni  2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005,
2006  e  2007  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione delle
proiezioni  dell'anno  2005  dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
dicastero.
  9-quinquies.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  16 settembre  1996,  n. 564, e successive modificazioni,
che  non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa  per  i  periodi  anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalita'   previste   dal   medesimo   art.  3  del  citato  decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004.
))