Art. 44.
Disposizioni varie in materia previdenziale
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che
le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come
sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
sono cumulabili con i benefici di cui (( al comma 1 dell'articolo 14
della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al
comma 6, )) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela
previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5
e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra
agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei
predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile
previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (( dall'
)) articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si
applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il
sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge
8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di
regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi
relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di
produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data
certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004.
L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo'
essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla
gestione stessa. (( A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita'
sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da
parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale
si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
))
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
(( e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione
forzata ne' alla notifica di atto di precetto»; ))
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis Gli atti
introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche'
gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena
di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella
cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e
contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il
domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'(( articolo 543 del
codice di procedura civile )) promosso nei confronti di Enti ed
Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al
giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e'
trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'(( articolo 553 del codice di
procedura civile )) l'assegnazione dei crediti in pagamento perde
efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno
dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle
somme assegnate».
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui
al primo comma dell'(( articolo 442 del codice di procedura civile,
)) puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da
quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede
tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice
fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione
del credito
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione
contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano
contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di
servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono
tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze ((
contenuti )) nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei
dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con
apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni
prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono
responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto (( legislativo ))
30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, (( secondo comma, )) della legge 13 agosto
1980, n. 427, (( e successive modificazioni, )) si interpreta nel
senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di
integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi
previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive.
7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai
agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto
dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura
praticata o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera
occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego
di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'(( articolo )) 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle
imprese artigiane (( nonche' di quelle esercenti attivita'
commerciali di cui all'articolo 1, )) comma 202 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti
previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi
dovuti. A tal fine le Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la
struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le
cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate
tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti
previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire
dal 1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione
agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali
allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese
anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E' abrogata la
disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'(( articolo )) 1,
comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle commissioni
provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente
in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (( con riferimento )) ai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'(( articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, )) il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali
necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno
una sperimentazione operativa con un campione significativo di
aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A
decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio
dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i
datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto
ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di
pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
(( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e' sostituito dal seguente:
«7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano
anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico
superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita'
privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di
riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione
figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare,
e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003».
Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di
3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di
6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate
nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005,
2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione
figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le
modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004.
))