Art. 45.
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della (( legge 8 agosto 1995, n. 335
)).
1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in
misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei
commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli
incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali.