Art. 46.
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare
all'INPS gli elenchi dei defunti
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto
dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo
31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la
sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.