Art. 46.
Sanzioni  per  rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare
                  all'INPS gli elenchi dei defunti
  1.  Al  responsabile  dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
violazione   dell'obbligo   di  comunicazione  dei  decessi  previsto
dall'articolo  34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo
31,  comma  19,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la
sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.