Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e'
ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della
determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni
relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti
d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
al (( comma 1, )) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per
un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto
in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come
valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si
applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (( di
cui al punto decreto del Presidente della Repubblica )) 30 giugno
1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui (( al comma 1 )), compresi quelli a cui e' stata
rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003,
devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del
diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
(( 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per
i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico
anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di
mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di
lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora
siano destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto
ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso
al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva,
hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti
dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i
benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito
dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e
6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze
con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio
pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate
nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale,
non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))