Art. 34. 
 
  L'esercizio  dei  diritti   di   utilizzazione   economica   spetta
all'autore della  parte  musicale,  salvi  tra  le  parti  i  diritti
derivanti dalla comunione. 
 
  Il  profitto  della  utilizzazione  economica   e'   ripartito   in
proporzione  del  valore  del  rispettivo  contributo  letterario   o
musicale. 
 
  Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti  la  frazione  di  tre  quarti  del  valore   complessivo
dell'opera. 
 
  Nelle operette, nei  melologhi,  nelle  composizioni  musicali  con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei  due  contributi
si considera uguale. 
 
  Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la  propria  opera,  salvo  il  disposto  dei  casi
seguenti.