Art. 35. 
 
  L'autore della parte letteraria non puo' disporne, per congiungerla
ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti: 
  1) allorche', dopo che egli ha consegnato come testo definitivo  il
manoscritto della parte letteraria  al  compositore,  questi  non  lo
ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di  libretto
per opera lirica o per operetta, e, nel termine di  un  anno,  se  si
tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in musica; 
  2) allorche', dopo che l'opera  e'  stata  musicata  e  considerata
dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non
e'  rappresentata  od  eseguita  nei  termini  indicati  nel   numero
precedente,  salvo  i  maggiori  termini  che  possono  essere  stati
accordati  per  la  esecuzione  o  rappresentazione  ai  sensi  degli
articoli 139 e 141; 
  3)  allorche',  dopo  una  prima  rappresentazione  od  esecuzione,
l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il  periodo  di
dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio,  poema  sinfonico
od operetta o per il periodo di dieci anni, se  si  tratta  di  altra
composizione. 
 
  Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e  3  puo'  altrimenti
utilizzare la musica.