Art. 36. 
 
  Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore  della
parte  letteraria  ne  riacquista  la  libera  disponibilita',  senza
pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore. 
 
  Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione
di danni prevista nel comma  precedente,  il  rapporto  di  comunione
formatosi sull'opera gia' musicata rimane fermo,  ma  l'opera  stessa
non puo' essere rappresentata od eseguita  che  con  il  consenso  di
entrambi i collaboratori.