Art. 43. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla meta'.