Art. 45. 
 
  Sara', con successivi decreti legislativi,  provveduto,  in  quanto
occorra, all'esecuzione delle norme contenute  nel  presente  decreto
legislativo. 
 
  Il Ministro pel tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le variazioni al bilancio dello  Stato,  occorrenti  per  il
funzionamento dell'Alto Commissariato e degli  organi  istituiti  dal
presente decreto.