Art. 46. Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944; n. 134. Sono altresi' abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.