Art. 35. Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ogni propaganda elettorale e' vietata entro, il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a lire 10.000. Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere. Il contravventore a questo divieto e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.