Art. 35. 
 
  Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e  le  riunioni  di
propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti
al pubblico. 
  Ogni propaganda elettorale e' vietata entro, il raggio di  duecento
metri dall'ingresso della sezione elettorale. 
  Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi  o  con
la multa da lire 2000 a lire 10.000. 
  Possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori  che
presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva. 
  E'  assolutamente  vietato  portare  armi  o  strumenti   atti   ad
offendere. Il contravventore a questo divieto e' tratto in arresto ed
e' punito con la  reclusione  da  un  mese  ad  un  anno.  L'arma  e'
confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.