Art. 38. 
 
  Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione,  il
presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione
dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente  il  bollo
della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del
numero indicato nel bollo. 
  Imprime il bollo a tergo  di  ciascuna  scheda,  riponendole  tutte
nella stessa urna. 
  Tali  operazioni  devono  essere  esaurite  non   oltre   le   otto
antimeridiane.  Successivamente  il  presidente  dichiara  aperta  la
votazione.