Art. 40. 
 
  Il presidente, gli scrutatori, i  rappresentanti  delle  liste  dei
candidati e il segretario del  seggio  votano  nella  sezione,  nella
quale esercitano il  loro  ufficio,  anche  se  siano  iscritti  come
elettori in altre sezioni o  in  altre  circoscrizioni.  I  candidati
possono votare in una qualsiasi delle  sezioni  della  circoscrizione
dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.