Art. 40. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altre circoscrizioni. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.