Art. 41. 
 
  I  militari  delle  Forze  armate  e  gli  appartenenti   a   corpi
organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono  ammessi  a
votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio. 
  Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi  sezione  elettorale,
in soprannumero agli elettori iscritti nella  relativa  lista  e  con
precedenza, previa esibizione del certificato elettorale,  e  saranno
iscritti in una lista aggiunta. 
  Nei comuni, nei quali normalmente hanno sede rilevanti  contingenti
di forze armate o di corpi militarmente organizzati per  il  servizio
dello Stato, potranno  essere  costituite;  se  necessario,  speciali
sezioni elettorali, con le stesse modalita' prescritte per le normali
sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai  militari  di
recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. 
  L'iscrizione dei militari nelle relative liste sara' fatta  a  cura
del presidente.