Art. 41. I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e saranno iscritti in una lista aggiunta. Nei comuni, nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di forze armate o di corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, potranno essere costituite; se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalita' prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. L'iscrizione dei militari nelle relative liste sara' fatta a cura del presidente.