Art. 42. Gli elettori non, possono farsi rappresentare, ne' inviare il voto per iscritto. 4711 elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nella impossibilita' di votare sono ammessi dal presidente a far esprimere il voto da un elettore di loro fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore che ha assistito il votante, il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.