Art. 43. 
 
  Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a  votare
nell'ordine  di  presentazione.  Essi   devono   esibire   la   carta
d'identita' o  altro  documento  d'identificazione  rilasciato  dalla
pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal  caso,
nell'apposita colonna,  d'identificazione,  sulla  lista  autenticata
dalla  commissione  elettorale,  saranno  indicati  gli  estremi  del
documento. 
  In mancanza d'idoneo documento d'identificazione,  uno  dei  membri
dell'ufficio  che  conosca  personalmente  l'elettore   ne   attesta,
l'identita',  apponendo   la   propria   firma   sulla   colonna   di
identificazione. 
  Se nessuno dei membri dell'ufficio  puo'  accertare  sotto  la  sua
responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare  un
altro  elettore  del  comune,  noto  all'ufficio,  che   ne   attesti
l'identita'. Il presidente avverte  l'elettore  che,  se  afferma  il
falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 77. 
  L'elettore che attesta l'identita deve apporre la sua  firma  nella
colonna di identificazione. 
  In  caso  di  dubbi  sulla  identita'  degli  elettori,  decide  il
presidente a norma dell'art. 49.