Art. 44. 
 
  Riconosciuta l'identita'  personale  dell'elettore,  il  presidente
stacca  il   tagliando   dal   certificato   elettorale   comprovante
l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi  in  apposito  plico:
estrae dalla  prima  urna  una  scheda  e  la  consegna  all'elettore
opportunamente piegata insieme con la matita copiativa,  leggendo  ad
alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o
il  segretario  segna  sulla  lista  elettorale   autenticata   dalla
commissione  elettorale,  nell'apposita  colonna  accanto   al   nome
dell'elettore. Questi puo'  accertarsi  che  il  numero  segnato  sia
uguale a quello della scheda. 
  L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e,  senza  che
sia avvicinato da alcuno, votare  tracciando  sulla  scheda,  con  la
matita, un segno nell'apposita  casella  a  fianco  del  contrassegno
corrispondente alla lista da lui  prescelta.  Con  la  stessa  matita
indichera' il voto di  preferenza  con  le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dall'art. 45.  L'elettore  dovra'  poi  piegare  la  scheda
secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la  parte
gommata. Di queste operazioni  il  presidente  gli  dara'  preventive
istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in  ogni
caso le modalita' e il numero dei voti di preferenza  che  l'elettore
ha facolta' di esprimere. 
  Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la
scheda chiusa, e la matita. Il presidente constata la chiusura  della
scheda e, ove questa, non sia chiusa, invita l'elettore a  chiuderla,
facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando  la
firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea
tratteggiata e pone la scheda stessa nel la seconda una. 
  Uno dei membri  dell'ufficio  accerta  che  l'elettore  ha  votato,
apponendo la propria firma accanto al  nome  di  lui  nella  apposita
colonna della lista sopraindicata. 
  Le schede mancanti dell'appendice o prive di  numero,  di  bollo  o
della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori
che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed  allegate
al processo verbale, il quale fara'  anche  menzione  speciale  degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. La
mancata  riconsegna  della  scheda  o  della  matita  e'  punita  con
l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda  viene  punito
il presidente che non distacchi l'appendice della scheda.