Art. 46. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso al voto. Il presidente dell'ufficio che trascura, o chiunque altro impedisca, di far entrare l'elettore nella cabina, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno Si procede a giudizio direttissimo.