Art. 46. 
 
  Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente  dell'ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e  l'elettore  non
e' piu' ammesso al voto. 
  Il  presidente  dell'ufficio  che  trascura,   o   chiunque   altro
impedisca, di far entrare l'elettore nella cabina, e' punito  con  la
reclusione da tre mesi a un anno Si procede a giudizio direttissimo.