Art. 49. 
 
  II presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia  in  via
provvisoria, facendolo  risultare  dal  verbale,  salvo  il  disposto
dell'art. 65, sopra i reclami  anche  orali,  le  difficolta'  e  gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita'  dei
voti. 
  Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il  presidente  o  il  vice
presidente, devono trovarsi sempre presenti  a  tutte  le  operazioni
elettorali.