Art. 49. II presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 65, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.