Art. 57.

  Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
  A  ciascuna  Regione  e'  attribuito  un  senatore per duecentomila
abitanti o per frazione superiore a centomila.
  Nessuna  Regione  puo' avere un numero di senatori inferiore a sei.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.