Art. 64.

  Ciascuna   Camera  adotta  il  proprio  regolamento  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
  Le  sedute  sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento  a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
  Le  deliberazioni  di  ciascuna  Camera  e  del Parlamento non sono
valide  se  non  e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se
non   sono   adottate  a  maggioranza  dei  presenti,  salvo  che  la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  I  membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto,  e  se  richiesti  obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.