Art. 68.

  I  membri  del  Parlamento  non  possono  essere  perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
  Senza  autorizzazione  della  Camera  alla quale appartiene, nessun
membro  del  Parlamento puo' essere sottoposto a procedimento penale;
ne'  puo'  essere  arrestato,  o  altrimenti  privato  della liberta'
personale,  o  sottoposto  a  perquisizione  personale o domiciliare,
salvo  che  sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale
e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
  Eguale   autorizzazione  e'  richiesta  per  trarre  in  arresto  o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una
sentenza anche irrevocabile.