Art. 42.

  Ciascun  Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio
regionale  eletti  nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro
anni  ed  elegge  nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i
segretari.
  In  caso  di  dimissioni  o  di  morte del Presidente, il Consiglio
provinciale  provvede  alla elezione del nuovo Presidente nella prima
successiva seduta.
  Il  vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento.