Art. 43.

  Ai  Consigli  provinciali  si  applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.
  Nel primo biennio di attivita' del Consiglio provinciale di Bolzano
il  Presidente  e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di
lingua tedesca ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo
di  lingua  italiana;  nel  secondo  il  presidente  e' eletto tra, i
consiglieri   appartenenti   al  gruppo  di  lingua  italiana  ed  il
vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.
  Per  la  provincia  di  Bolzano  la  composizione della commissione
preveduta  nell'art.  27  deve  adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.