Art. 43. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28. Nel primo biennio di attivita' del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vicepresidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente e' eletto tra, i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.