Art. 44.

  La  Giunta  provinciale e' composta del Presidente che la presiede,
di  assessori  effettivi  e  supplenti  eletti  in  seno al Consiglio
provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.
  Il  Consiglio  provinciale  stabilisce  quale  degli assessori deve
sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
  La  composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi
alla  consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel
Consiglio della provincia.
  Gli   assessori  supplenti  della  Giunta  provinciale  di  Bolzano
sostituiscono  gli  effettivi  nelle  rispettive attribuzioni tenendo
conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.