Art. 46.

  Il  Presidente  della Giunta provinciale ha la rappresentanza della
Provincia.
  Adotta  i  provvedimenti  continguibili  ed  urgenti  in materia di
sicurezza  e  di  igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di
due o piu' Comuni.
  Il  Presidente  della  Giunta provinciale determina la ripartizione
degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.