Art. 46. Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia. Adotta i provvedimenti continguibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' Comuni. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.