Art. 40. Introduzione delle scommesse 1. Le nuove tipologie di scommessa e le diverse modalita' di calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento, possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione dell'esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tale fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse introdotte. 2. La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE del 27 febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2004 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino Il Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 67