Art. 40.
                    Introduzione delle scommesse

  1.  Le  nuove  tipologie  di  scommessa  e  le diverse modalita' di
calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento,
possono     essere    introdotte    gradualmente,    ad    iniziativa
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il
Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali,  in  funzione
dell'esigenze  del  mercato  e dei necessari adempimenti di carattere
informatico.  A  tale  fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i
programmi informatici delle scommesse introdotte.
  2.  La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE
del  27  febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla
attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 ottobre 2004

                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione autonoma
                                            dei monopoli di Stato
                                                     Tino


     Il Capo del dipartimento della qualità
    dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali
                     Ambrosio

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 67