Art. 91.

  Il  diritto  a conseguire la pensione, l'assegno o la indennita' ed
il  godimento  della  pensione  o  dell'assegno  gia'  conseguito, si
perdono   per   fatti   posteriori   all'evento,   da   cui   derivo'
l'invalidita',  dai  militari  di  ogni  grado  che abbiano riportato
condanna  a  pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai Codici
penali  militari,  e  che  renda il condannato indegno di appartenere
alle  forze  armate,  nonche'  dai  militari e dai civili che abbiano
riportato  condanna che importi la interdizione prepetua dai pubblici
uffici.
  Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato
per  reati di tradimenti, di spionaggio, di codardia, di abbandono di
posto  in  presenza  del  nemico,  di  rivolta,  di  diserzione  o di
mutilazione  volontaria  commessi  in  tempo  di guerra, anche se sia
intervenuto   indulto,  sono  incapaci  di  conseguire  la  pensione,
l'indennita'  o  l'assegno  e  di godere la pensione o l'assegno gia'
conseguiti  qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo
il  caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso
reato,  nella  stessa  guerra  o  in  altra  successiva, in una delle
circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26 od abbia ottenuto
ricompensa al valore militare.
  Nel  caso  di  diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza
del  nemico  o rivolta, il Ministro per il tesoro, su conforme parere
di  una  Commissione  composta  di tre ufficiali generali, di cui uno
ammiraglio, puo' con' cedere la pensione e l'assegno, ove risulti che
per  la  particolarita'  delle  circostanze, il fatto non costituisca
lesione dell'onor militare.
  L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane
sospeso  durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici.