Art. 92.

  La  moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del
militare  morto  per  causa  del  servizio di guerra o attinente alla
guerra  e  del  civile  deceduto  per  i  fatti di guerra contemplati
nell'art.  10,  i  quali  siano  incorsi in una condanna, che importi
l'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici, perdono il diritto a
conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che
importi  l'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici, l'esercizio
del  diritto  e'  sospeso  durante  l'espiazione  della pena, nonche'
durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.
  Perde  altresi'  il  diritto  a  conseguire o godere la pensione la
vedova  del  militare  o  del  civile,  che eserciti pubblicamente il
meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.
  Nei  casi  di  perdita definitiva o temporanea del diritto da parte
del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la
quota  di  pensione  o  di  assegno a cui avrebbe avuto diritto se il
militare o il civile fosse morto.
  Nel  caso  di  perdita definitiva o temporanea del diritto da parte
del  coniuge,  di  taluno  dei figli, dei genitori, dei collaterali e
degli  assimilati  del militare o del civile, la pensione o l'assegno
vengono  devoluti  agli  altri aventi diritto, come se chi ha perduto
definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.