Art. 92. La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto e' sospeso durante l'espiazione della pena, nonche' durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa. Perde altresi' il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio. Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto. Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.