Art. 93.

  Il  diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto
definitivamente   per  una  qualunque  delle  cause  contemplate  dai
precedenti  articoli, puo' essere ripristinato quando sia intervenuta
amnistia, grazia o riabilitazione.
  Quando  il  diritto  sia stato semplicemente sospeso per condanna a
pena  che  importi  interdizione  temporanea  dai pubblici uffici, il
godimento  della  pensione  o dell'assegno e' ripristinato non appena
espiata la pena e cessata la interdizione.
  Ripristinato  il  diritto  del titolare, cessano in tutti i casi di
avere  effetto  i  provvedimenti  per la devoluzione della pensione o
dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.