Art. 94.

  Durante  l'espiazione  di qualsiasi pena restrittiva della liberta'
personale,  di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che
non importi perdita della pensione e dell'assegno gia' conseguiti dal
militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta
della meta'.
  Se  il  condannato  ha  moglie  dalla  quale  non  sia separato con
sentenza  passata  in  giudicato,  ovvero  ha  figlie  nubili o figli
minorenni  celibi a suo carico, la ritenuta e' soltanto di un terzo e
la   quota   residua  viene  ripartita  nelle  proporzioni  stabilite
dall'art. 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre
1895, n. 603.
  Se  il  condannato e' il coniuge o uno dei figli, dei genitori; dei
collaterali  o  degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve,
durante  l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali
spetterebbe qualora egli fosse morto.