Art. 95.

  Chi  acquista o ha acquistato per propria volonta' una cittadinanza
straniera,  decade  dal  diritto  a  conseguire od a godere pensioni,
assegni o indennita' di guerra.
  I  minori  che  abbiano  acquistato  una cittadinanza straniera col
concorso della volonta' propria o di quella del genitore esercente la
patria  potesta',  o  del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a
conseguire  od  a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra se,
al  raggiungimento della maggiore eta', conservino, tacitamente o per
espressa dichiarazione di volonta', la cittadinanza, straniera.