Art. 96. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano: a) a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidita'; b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana; c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita'; d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.