Art. 96.

  Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
    a) a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per
compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la
invalidita';
    b)  a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la
cui   legislazione   permetta  la  conservazione  della  cittadinanza
italiana;
    c)  a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la
cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun
caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
    d)  a  chi  non  aveva  la cittadinanza italiana al momento della
concessione del beneficio.