Art. 97.

  Il diritto a pensione, assegno od indennita', che sia stato perduto
in   applicazione  dell'art.  95  puo'  essere  ripristinato  qualora
l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
  Il  ripristino  ha  effetto dal giorno della pronuncia del relativo
provvedimento da parte della competente autorita' italiana.