Art. 98.

  Le  pensioni  o  gli  assegni  di  guerra  sono  in qualsiasi tempo
revocati,  ancorche' sia in proposito intervenuta una decisione della
Corte  dei  conti, quando venga a risaltare che le concessioni furono
effettuate  per  motivi  che non sussistono, anche per mero errore di
fatto, o per motivi che siano venuti meno.
  Quando  le  pensioni  o  gli assegni risultino superiori al dovuto,
essi sono congruamente ridotti.
  Nei  casi  di  revoca  per  dolo,  la soppressione della pensione o
dell'assegno  ha  effetto  dal  giorno della concessione; negli altri
casi  la  soppressione  o la riduzione hanno effetto dal giorno della
denuncia  al  Comitato  di  liquidazione ai sensi del successivo art.
101.
  Agli  effetti  dell'applicazione del presente articolo i mutilati e
gli  invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali
si   siano   eseguiti  gia'  accertamenti  sanitari  potranno  essere
sottoposti  a  nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a
revoca  od  a  riduzione  della  pensione  o  dell'assegno  e' sempre
necessario  il  parere  della  Commissione medica superiore di cui al
successivo art. 104 previa visita diretta.
  A  chiunque,  senza  giustificato  motivo, rifiuti di presentarsi a
visita  di  controllo  o  non  si  presenti nel tempo assegnatogli la
pensione   o   l'assegno   saranno  sospesi  e  non  potranno  essere
ripristinati se non in base al risultato della visita.