Art. 68.
    (Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate)

  Gli  uffici  che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o
delle  pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento
devono  tenere  in  evidenza,  in  apposito  registro,  i  conti  dei
sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.