Art. 70.
     (Condizioni per il rimborso di contributi versati al Fondo)

  Il  rimborso  dei contributi previsto nell'art. 74 del testo unico,
quando  sia  dovuto  ad  un dipendente da Amministrazione dello Stato
anche  ad ordinamento autonomo o da uno degli enti indicati nell'art.
9  del  testo  medesimo,  viene  effettuato  in  base  allo stato del
servizio  e dello stipendio o del salario percepito dal l'impiegato o
dal  salariato,  rilasciato  dalla  Amministrazione che lo aveva alle
proprie dipendenze.
  Per i segretari comunali e per i dipendenti da istituti governativi
di   istruzione  di  cui  all'art.  10  del  testo  unico,  la  prova
dell'avvenuto  versamento  dei  contributi al Fondo per il credito ai
dipendenti  dello Stato e' a carico dei suddetti o dei loro eredi. In
mancanza di tale prova l'Amministrazione del Fondo determina la somma
da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.