Art. 71.
  (Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione)

  L'Ispettorato  generale  per il credito ai dipendenti dello Stato e
gli  uffici  che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione
di  stipendi  o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli
atti  medesimi  a  qualsiasi  persona  od  istituto,  all'infuori del
cedente   o   del   cessionario,   anche  se  investiti  di  speciale
rappresentanza.
  Qualsiasi  notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al
cedente   o   alla   sede   centrale  dell'istituto  cessionario,  in
conformita' alle risultanze degli atti.

                  Visto, il Ministro per il tesoro
                                PELLA