Art. 44.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di
famiglia  e'  del  12  per  cento;  e la graduazione dei redditi deve
avvenire  in  modo  che l'aliquota massima si applichi ai redditi non
inferiori a lire 12 milioni.
  L'imposta   e'   applicata  alla  quota  di  reddito  eccedente  il
fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.