Art. 16. (Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana) Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.