Art. 16.
      (Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana)

  Nei  comprensori  di  bonifica  montana  classificati  ai sensi dei
precedenti  articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica
montana  tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o
degli  enti  pubblici  interessati. In difetto, si provvede d'ufficio
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per  l'agricoltura  e  per  le  foreste,  d'intesa col Ministro per i
lavori pubblici.
  I   consorzi   di   bonifica   montana  provvedono  all'esecuzione,
manutenzione  ed  esercizio  delle  opere  di  bonifica dei territori
montani.
  Per  tutto  quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di
bonifica  montana  sono  costituiti  e  disciplinati secondo le norme
stabilite  per  i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215.