Art. 17.
                (Piano generale di bonifica montana)

  Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un
piano  generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima
delle  opere  di  competenza  statale  e l'indicazione delle opere di
miglioramento  fondiario,  con  particolare  riguardo  alle  opere di
consolidamento  del  suolo  e  regimazione delle acque, necessarie ai
fini della trasformazione agraria del comprensorio.
  Il  piano  generale  e'  redatto,  per  concessione  dello Stato, a
termini  del  precedente  art.  5,  dal Consorzio dei proprietari, da
Province,  Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati,
o  da  associazioni  e  Istituti  che abbiano lo scopo di favorire il
miglioramento tecnico ed economico della montagna.
  In  difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, di intesa col
Ministero  dei  lavori  pubblici,  procede direttamente agli studi ed
alle  ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano
generale, nonche' alla compilazione del piano stesso.
  Il  piano  generale  e'  pubblicato con le modalita stabilite dalle
norme  integrative  e di attuazione di cui all'art. 38 della presente
legge.
  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste, di concerto con
quello  per  i  lavori  pubblici,  sentito il Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate,
approva  il piano e puo' introdurre in esso modifiche e integrazioni,
anche  ai  fini  del  coordinamento  del piano stesso con le opere di
difesa  idraulica,  e  con i piani relativi a comprensori di bonifica
classificati  ai  sensi  del  regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
ricadenti nel medesimo bacino idrografico.