Art. 18.
                (Effetti dell'approvazione del piano)

  L'approvazione  del piano generale ha per effetto di determinare le
opere  e le attivita' da considerare pubbliche e quindi di competenza
dello  Stato  e  di  rendere  obbligatoria per i privati l'esecuzione
delle  opere  indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla
presente  legge.  Con  il  decreto  di approvazione del piano vengono
fissate  la  misura  del  sussidio, i termini per la presentazione di
progetti  esecutivi  di  trasformazione  delle singole proprieta' e i
termini  per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel
piano stesso.
  Qualora  gli  interessati ne facciano richiesta, alla redazione del
progetto  esecutivo  delle  opere da eseguire nelle proprieta' con un
reddito  dominicale  complessivo  inferiore  a  lire 5000, secondo la
stima catastale del 1937-31), provvede il Consorzio.
  Gli  interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda
alla  esecuzione  delle  opere stesse. Le spese di progettazione sono
anticipate  dallo  Stato salvo recupero a carico degli interessati in
un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.
  L'approvazione  del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo
idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine
dell'imposizione  del  vincolo,  ovvero di liberarli dal vincolo e di
rendere  possibili  tutti  i  mutamenti  di  destinazione dei terreni
necessari   all'attuazione   del  piano  stesso,  senza  che  occorra
l'osservanza  delle  norme  del  titolo  primo  del  regio decreto 30
dicembre  1923,  n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta
per   il   vincolo   e  lo  svincolo  dei  terreni,  nonche'  per  la
trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura.