Art. 20.

  E'   costituita   una  gestione  speciale  in  seno  al  Fondo  per
l'addestramento  professionale  dei  lavoratori,  di  cui all'art. 62
della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  per  provvedere alle spese
connesse  all'attuazione  delle disposizioni stabilite a favore della
formazione professionale degli apprendisti.
  Alla gestione affluiscono:
    a)  una quota parte del contributo annuo dello stato a favore del
Fondo,  nella  misura che sara' stabilita annualmente con decreto del
Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza, sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro;
    b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art.
62,  lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che
sara'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
    c)   le  somme  ricavate  dal  pagamento  delle  ammende  per  le
contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;
    d)  i  contributi  stabiliti  a  favore  del  Fondo dai contratti
collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella
categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;
    e)  i  contributi  liberamente versati dai datori di lavoro e dai
prestatori d'opera, sia singoli che associati.
  Sulle  disponibilita'  della gestione speciale, sentito il Comitato
di cui all'art. 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede:
    1)  al  sovvenzionamento  ed  al  finanziamento  delle iniziative
aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;
    2)   alla   spesa,   comunque   connessa   allo  sviluppo  ed  al
perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;
    3)   al   sovvenzionamento   dei  centri  di  orientamento  e  di
addestramento professionale.