Art. 20. E' costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti. Alla gestione affluiscono: a) una quota parte del contributo annuo dello stato a favore del Fondo, nella misura che sara' stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato; d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi; e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati. Sulle disponibilita' della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede: 1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti; 2) alla spesa, comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti; 3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.